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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1026 della Commissione, dell’8 maggio 2026, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

Normativa europea32026R1026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 30 aprile 2029 la deroga al divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati entro tre miglia dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri, limitatamente alle sciabiche da natante impiegate nelle Isole Baleari per la pesca di tre specie costiere. La proroga è concessa in presenza delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e sulla base del piano di gestione spagnolo, delle relazioni di monitoraggio e della valutazione favorevole del CSTEP. Il testo impone inoltre una relazione periodica alla Commissione e mantiene ferma la posizione dell’Unione sulla conformità ad altre norme, in particolare in materia di habitat naturali.

Proroga della deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o nell’isobata dei 50 m per specifiche sciabiche da natante nelle acque territoriali delle Isole Baleari.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari. La deroga riguarda esclusivamente le unità che: sono registrate nel censimento marittimo della direzione generale per la Pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari; hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca, senza aumento futuro dello sforzo di pesca; dispongono di autorizzazione di pesca e operano nel quadro del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Si applica dal 1o maggio 2026 al 30 aprile 2029. Restano ferme le altre normative dell’Unione richiamate nel regolamento, in particolare la direttiva 92/43/CEE.

Proroga della deroga per le sciabiche da natante nelle Isole Baleari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1026 della Commissione proroga una deroga già accordata alla Spagna per consentire l’uso di sciabiche da natante in un’area altrimenti soggetta al divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura riguarda una pesca tradizionale locale nelle Isole Baleari, riferita al rossetto, al ghiozzo di Ferrer e allo zerro, e si fonda su un piano di gestione regionale, su monitoraggi periodici e sulla valutazione scientifica del CSTEP.

Contesto normativo e presupposti della deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri quando questa profondità è raggiunta a distanza inferiore. La Commissione può autorizzare deroghe solo se sono rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9 del medesimo articolo. Nel caso in esame, la deroga era stata già concessa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 ed era stata successivamente prorogata, da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/755, scaduto il 30 aprile 2026.

Valutazione scientifica e ragioni della proroga

La Comunità autonoma delle Isole Baleari ha modificato il piano di gestione il 15 dicembre 2023 e ha trasmesso relazioni di monitoraggio sulla sua attuazione; la Spagna ha chiesto la proroga nell’ottobre 2025. Il CSTEP, nella 80a riunione plenaria del novembre 2025, ha esaminato la richiesta e ha concluso che, per la pesca tradizionale "tirada" nelle Isole Baleari, le condizioni per la deroga alla distanza dalla costa risultano soddisfatte. La Commissione richiama inoltre vincoli geografici specifici, la presenza delle specie bersaglio solo in determinate zone costiere a profondità inferiori a 50 metri e l’assenza di incremento futuro dello sforzo di pesca.

Condizioni sostanziali applicabili ai pescherecci autorizzati

La deroga è limitata a pescherecci già autorizzati e inseriti nel censimento marittimo della direzione generale per la Pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari. Il testo precisa che:

  • i pescherecci devono avere un’attività comprovata di oltre cinque anni nel tipo di pesca interessato;
  • non è ammesso alcun aumento futuro dello sforzo di pesca;
  • le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a un massimo di 55 pescherecci già autorizzati e inclusi nel piano di gestione;
  • ciascuna unità deve avere una dimensione massima di 12 metri e una potenza massima di 198,5 kW.

Tutela dell’ambiente marino e compatibilità con altri vincoli normativi

La Commissione sottolinea che la pesca in questione non avrebbe un impatto significativo sull’ambiente marino, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto con il fondale. L’uso di ecoscandagli renderebbe l’attività altamente selettiva, con poche catture accessorie e rilascio immediato vivo delle catture indesiderate. Il piano di gestione vieta inoltre la pesca sugli habitat di Posidonia oceanica, maerl e altri habitat coralligeni, garantendo la conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il regolamento precisa inoltre che non pregiudica la posizione della Commissione sulla conformità dell’attività ad altre norme dell’Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE.

Rapporti con il regolamento (UE) 2019/1241

Il testo affronta anche il tema delle deroghe alla dimensione minima di maglia. Pur essendo stato abrogato l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 dal regolamento (UE) 2019/1241, l’allegato IX, parte B, punto 4, di quest’ultimo consente di continuare ad applicare le deroghe in vigore al 14 agosto 2019, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 5. La Commissione ritiene che la proroga soddisfi tali condizioni e non comporti un deterioramento della selettività, in particolare sotto il profilo delle catture di novellame.

Obblighi di monitoraggio

La Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione. La prima relazione è dovuta entro il 30 settembre 2027; in seguito, la trasmissione deve avvenire ogni 12 mesi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per assicurare continuità con la deroga precedente, si applica dal 1o maggio 2026 al 30 aprile 2029. La Commissione motiva l’entrata in vigore urgente con esigenze di certezza del diritto e con la necessità di allineare la durata della deroga alla fine della campagna di pesca.

Disposizioni principali

Proroga della deroga al divieto di pesca entro la fascia costiera

L’articolo 1 esclude l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ai pescherecci che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto, del ghiozzo di Ferrer e dello zerro nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari, purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative: iscrizione nel censimento marittimo regionale, attività comprovata da oltre cinque anni senza aumento futuro dello sforzo di pesca, possesso di autorizzazione di pesca e operatività nell’ambito del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Obblighi di monitoraggio e reporting

L’articolo 2 impone alla Spagna di trasmettere alla Commissione una relazione redatta secondo il piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione: la prima entro il 30 settembre 2027 e, successivamente, ogni 12 mesi.

Decorrenza, durata e applicazione temporale

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente/continuativamente dal 1o maggio 2026 al 30 aprile 2029, al fine di garantire la continuità giuridica rispetto alla deroga precedente scaduta il 30 aprile 2026.

Presupposti e motivazione della deroga

Dai considerando emerge che la deroga è giustificata da specifici vincoli geografici, dalla limitata estensione delle aree di pesca, dalla presenza delle specie bersaglio in acque costiere poco profonde e dall’assenza di aumento dello sforzo di pesca. Il CSTEP ha espresso una valutazione favorevole nel novembre 2025, rilevando il rispetto delle condizioni richieste e raccomandando ulteriori studi sull’eventuale sovrapposizione con la Posidonia oceanica. La pesca è descritta come selettiva, con limitate catture accessorie e senza contatto con il fondale marino.

Compatibilità con la tutela degli habitat e con la normativa tecnica sulla pesca

Il regolamento richiama la conformità alle condizioni dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto il piano di gestione vieta la pesca su habitat di Posidonia oceanica, maerl e altri habitat coralligeni. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2019/1241: nonostante l’abrogazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la proroga delle deroghe alle dimensioni minime di maglia è ritenuta compatibile con l’articolo 15, paragrafo 5, e con l’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, senza deterioramento della selettività e senza aumento delle catture di novellame.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescatutela degli habitat marinicontrollo e monitoraggio della pesca

Testo integrale

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