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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1027

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1027 della Commissione, dell’8 maggio 2026, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo volantina operanti nelle acque territoriali della Slovenia

Normativa europea32026R1027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga per tre anni una deroga già concessa alla Slovenia in materia di distanza minima dalla costa e profondità minima per l’uso di reti a strascico di tipo «volantina». La proroga è giustificata dal piano di gestione aggiornato, dalla relazione di monitoraggio trasmessa dalla Slovenia e dalla valutazione favorevole del CSTEP. La deroga si applica solo a una flotta limitata di pescherecci autorizzati e resta subordinata a specifiche condizioni tecniche e di controllo.

Proroga della deroga alle distanze minime dalla costa e alla profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali della Slovenia e, in particolare, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che operano nella fascia tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità. La deroga riguarda solo i pescherecci che: sono indicati per numero di immatricolazione nel piano di gestione sloveno adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006; hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in tale tipo di pesca e operano senza aumento futuro dello sforzo di pesca; sono titolari di autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione sloveno. L’applicazione è temporanea dal 28 marzo 2026 al 27 marzo 2029. Restano fermi i requisiti e i vincoli richiamati dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e dal regolamento (UE) 2019/1241; il regolamento non disciplina altre attività di pesca o altri Stati membri.

Proroga della deroga per le reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1027 della Commissione proroga una deroga già esistente al regolamento (CE) n. 1967/2006 in favore della Slovenia, consentendo a determinati pescherecci di utilizzare reti a strascico di tipo «volantina» in una fascia di mare altrimenti soggetta ai limiti ordinari di distanza dalla costa e profondità minima. La Commissione fonda la proroga sul piano di gestione sloveno aggiornato, sulla relazione di monitoraggio e sull’esito positivo della valutazione del CSTEP, ritenendo che permangano le condizioni richieste dalla disciplina dell’Unione.

Contesto normativo e motivazione della proroga

Il regolamento si inserisce in una sequenza di atti che avevano già introdotto e poi prorogato la deroga, a partire dal regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014, seguito dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2383, (UE) 2022/511 e, da ultimo, (UE) 2023/974. La nuova proroga è stata richiesta dalla Slovenia il 29 ottobre 2025 ed è stata accompagnata da un piano di gestione riveduto, adottato il 26 marzo 2026, e da una relazione sul monitoraggio e sull’attuazione del piano.

La Commissione rileva che il CSTEP, nella 80a riunione plenaria del novembre 2025, ha valutato la richiesta e ha concluso che il piano aggiornato è completo, risponde alla maggior parte delle osservazioni precedenti e dimostra che le condizioni per la deroga continuano a essere soddisfatte. La Commissione sottolinea inoltre i vincoli geografici specifici delle acque territoriali slovene, che non raggiungono in nessun punto la profondità di 50 metri, nonché la presenza di una zona riservata alle rotte marittime commerciali che limita le aree di pesca disponibili.

Ambito soggettivo e oggettivo della deroga

La deroga riguarda esclusivamente i pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che operano nelle acque territoriali della Slovenia, nella fascia compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità. L’esenzione opera solo per i soggetti che rispettano cumulativamente tre requisiti:

  • il numero di immatricolazione deve essere incluso nel piano di gestione adottato dalla Slovenia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006;
  • l’imbarcazione deve avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e deve operare in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
  • il peschereccio deve essere titolare di un’autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione sloveno.

La misura non ha portata generale, ma è costruita come deroga individualizzata e selettiva, limitata a una flotta specifica di undici pescherecci già autorizzati dalla Slovenia e comunicati alla Commissione.

Condizioni materiali richiamate dalla Commissione

La Commissione verifica la compatibilità della deroga con i requisiti tecnici e ambientali applicabili. In particolare, richiama il fatto che le attività interessate rispettano l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché la pesca non è praticata sopra praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine.

Quanto alle dimensioni minime di maglia, la Commissione afferma che la deroga è conforme all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, come sostituito dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione 1, del regolamento (UE) 2019/1241, poiché nell’armatura della rete «volantina» non sono usate maglie quadrate inferiori a 40 mm.

Il provvedimento evidenzia anche che la pesca con «volantina» è multispecifica e che non può essere praticata con altri attrezzi se non con la «tartana», più pesante, la quale però potrebbe determinare un maggiore contatto con i fondali e maggiori catture di specie demersali. Viene inoltre osservato che tale attrezzo non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti analoghe.

Catture accessorie, impatto sullo stock e monitoraggio

Pur osservando che le reti «volantina» sono regolamentate in modo da minimizzare le catture delle specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241, la Commissione riporta che le catture dichiarate di tali specie restano consistenti. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili e delle valutazioni del CSTEP, tali catture sono ritenute quantitativamente limitate, pari a poche decine di tonnellate, e solo una minima parte delle catture complessive di tali specie nel Mare Adriatico settentrionale.

Quanto ai cefalopodi, la Commissione precisa che la pesca con «volantina» non è destinata alla loro cattura, anche se la percentuale di catture risulta relativamente elevata. Nondimeno, il CSTEP considera che tali catture rappresentino una frazione minima del totale nel Mare Adriatico settentrionale e costituiscano al tempo stesso una fonte significativa di reddito per la flotta peschereccia slovena.

Il piano di gestione sloveno include misure di monitoraggio delle attività di pesca conformi all’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, l’articolo 2 del regolamento impone alla Slovenia di trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore, una relazione elaborata secondo il piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione.

Durata, efficacia temporale ed entrata in vigore

La Commissione limita espressamente la durata della deroga per consentire, se necessario, l’adozione tempestiva di misure correttive qualora la relazione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e per favorire l’elaborazione di un piano di gestione più efficiente, supportato da maggiori dati scientifici.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 28 marzo 2026 fino al 27 marzo 2029. La retrodatazione è giustificata dall’esigenza di garantire la continuità giuridica, poiché la precedente deroga è scaduta il 27 marzo 2026.

Effetti giuridici finali

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua portata è circoscritta alla proroga della specifica deroga slovena, senza incidere in via generale sul regime del regolamento (CE) n. 1967/2006 al di fuori dei casi e delle condizioni espressamente previsti.

Disposizioni principali

Deroga per le reti a strascico «volantina»

L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa e indipendentemente dalla profondità, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che rispettano tre condizioni cumulative: indicazione nel piano di gestione sloveno del numero di immatricolazione; attività comprovata da oltre cinque anni in questo tipo di pesca e assenza di aumento futuro dello sforzo di pesca; possesso di autorizzazione di pesca e operatività nell’ambito del piano di gestione adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Obbligo di relazione di monitoraggio

Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, la Slovenia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1.

Durata della proroga e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 28 marzo 2026 al 27 marzo 2029, per garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga il 27 marzo 2026. La Commissione motiva la durata limitata con l’esigenza di adottare tempestivamente misure correttive in caso di peggioramento dello stato di conservazione dello stock e di elaborare un piano di gestione più efficiente.

Presupposti tecnici e ambientali della deroga

La deroga è ritenuta compatibile con l’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il provvedimento richiama il fatto che le acque territoriali slovene non raggiungono profondità di 50 metri e che, senza deroga, la pesca sarebbe limitata da vincoli geografici e dalla zona riservata alle rotte marittime commerciali. È inoltre richiamata la conformità ai requisiti relativi alle praterie di Posidonia oceanica e alle fanerogame marine, alle dimensioni minime di maglia e alle misure di monitoraggio previste anche dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichegestione delle attività di pescacontrollo della pescaprotezione degli ecosistemi marini

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