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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44819/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rodi Raoul ha impugnato la sentenza del 22/05/2024 della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza (16/03/2023) di condanna per tre rapine aggravate. I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 530, comma 2 c.p.p., con contestazione dell'identificazione basata su foto reperite su social network e sulla presunta coincidenza con la descrizione in querela; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione dei criteri degli artt. 62-bis e 131 c.p., nonostante il giudizio abbreviato; (3) possibilità di far rientrare i fatti nella lieve entità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024 (dichiarazione di illegittimità dell'art. 628 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per aspecificità e per essere reiterativi delle stesse questioni già affrontate e motivate dalla Corte di merito, senza un confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (art. 591 co. 1 lett. c c.p.p.). Il terzo motivo (richiamo alla sentenza costituzionale n. 86/2024) è stato dichiarato tardivo perché la questione avrebbe dovuto essere sollevata davanti alla Corte di appello; non è ammissibile dedurla per la prima volta in cassazione. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p. comma 5 e art. 611 c.p.p. comma 1-bis

    Richiamati per giustificare la trattazione in camera di consiglio e l'assenza di richiesta di trattazione orale; attinenti alla procedura di esame del ricorso per cassazione.

  • art. 530 c.p.p. comma 2

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova (identificazione tramite foto sui social). La Corte ha ritenuto la doglianza ripetitiva e aspecifica, non opponendosi alla motivazione della Corte di merito.

  • art. 131 c.p.

    Riferito alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che la questione non è stata adeguatamente proposta in appello e che le censure risultano reiterative.

  • art. 62-bis c.p. e artt. 131 ss. c.p.

    Citati come criteri per valutare le attenuanti e la determinazione della pena; la difesa ha sostenuto la loro mancata applicazione, ma la Cassazione ha trovato la censura priva del necessario confronto con la motivazione di merito.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 86 del 13/05/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. relativo alla rapina (rilevante per la lieve entità). La Corte di cassazione ha però ritenuto che, benché la decisione costituzionale fosse intervenuta prima della sentenza impugnata, la questione doveva essere sollevata in sede di appello e non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c

    Richiamato per il principio di inammissibilità per aspecificità: il ricorso che non confronta le ragioni della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la disposizione del pagamento in favore della Cassa delle ammende, in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

  • art. 628 c.p.

    Articolo relativo alla rapina, oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale; la Corte di cassazione ha però escluso l'ammissibilità di dedurne gli effetti per la prima volta in cassazione se non contestato in appello.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni che erano proponibili e non sono state sollevate in sede di appello: le novità rilevanti (anche derivanti da pronunce costituzionali) devono essere tempestivamente prospettate in appello.
  • I motivi che si limitano a ripetere le argomentazioni già svolte in precedenti gradi senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
  • Le censure sulla valutazione probatoria (es. identificazione tramite foto sui social) richiedono un'esposizione precisa del motivo per cui la valutazione del giudice sarebbe illogica o arbitraria; la semplice affermazione di errore probatorio è insufficiente.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti o la riconsiderazione della pena è necessario esplicitare e motivare tali richieste già in sede di appello, indicando i criteri di valutazione (artt. 62-bis, 131 c.p.).
  • Quando intervengono pronunce costituzionali che incidono su elementi di reato o su attenuanti (es. lieve entità), il loro effetto nei singoli processi va fatto valere tempestivamente nelle impugnazioni del grado competente; se omesso, la cassazione non ammetterà la deduzione tardiva.
  • La condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) possono seguire un ricorso inammissibile quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'atto di impugnazione.

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