Ordinanza n. 370/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n.495/2021, pubblicata il 3.11.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 495/2021
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 495/2021. Con precedente sentenza del TAR n. 1019/2025 il ricorso era stato accolto ed era stato nominato un Commissario ad acta, incaricato di dare esecuzione al giudicato dopo la scadenza del termine assegnato al Consorzio debitore. Il Commissario delegato ha riferito l’impossibilità, allo stato, di procedere all’esecuzione per l’assoluta carenza di liquidità del Consorzio, dovuta all’esposizione debitoria e all’inerzia dei Comuni consorziati rispetto agli obblighi derivanti dalla convenzione di trasformazione e fusione dei consorzi. Ha inoltre segnalato la pendenza di giudizi civili diretti ad accertare eventuali posizioni debitorie dei Comuni verso il Consorzio, l’impugnazione da parte di alcuni Comuni del verbale di insediamento e degli atti commissariali, nonché la presenza di un patrimonio immobiliare non ancora liquidato, per la cui vendita occorreva disporre di una liquidità iniziale di almeno 4.000 euro. Il Commissario ha quindi chiesto indicazioni operative e una proroga di 120 giorni dell’incarico.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del Commissario ad acta e ha assegnato un ulteriore termine di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, per l’espletamento dell’incarico. Il Collegio ha ritenuto che la situazione economica del Consorzio, pur difficile, non fosse irreversibile, considerata la possibilità di liquidare il patrimonio immobiliare dell’ente e la pendenza dei contenziosi relativi al recupero delle quote di partecipazione dovute dai Comuni consorziati. Il Commissario dovrà proseguire ogni attività utile all’ottemperanza, anche monitorando le procedure di vendita dei beni immobili e il recupero dei crediti del Consorzio verso terzi. L’ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al Commissario presso la sede di servizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento per dare esecuzione al giudicato; nel caso concreto il TAR ha già accertato l’obbligo di esecuzione e ha mantenuto attivo il procedimento commissariale.
art. 114 c.p.a.
La disciplina dell’ottemperanza consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina e la proroga dell’incarico del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’esecuzione del giudicato sia temporaneamente impedita da una situazione finanziaria dell’ente debitore ma risultino concretamente esperibili attività di liquidazione del patrimonio o di recupero dei crediti, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta anziché ritenere definitivamente ineseguibile il giudicato.
- La proroga dell’incarico del Commissario ad acta può essere accompagnata dall’indicazione di specifiche attività operative, quali il monitoraggio della vendita dei beni dell’ente debitore e il recupero dei crediti vantati verso terzi, purché funzionali all’attuazione del giudicato.
- La carenza attuale di liquidità dell’ente obbligato non esclude la prosecuzione dell’ottemperanza quando la situazione economica non risulti irreversibile e siano individuabili fonti potenziali di provvista.
Come è indicizzato
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