Cassazione Civile, Ordinanza n. 07456/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da un avvocato per l’irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito in primo grado e poi in appello. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato tardiva la domanda monitoria, ritenendo che il termine semestrale di cui all’art. 4 L. 89/2001 decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di appello e non fosse differito dalla successiva proposizione di revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., qualificata dal giudice di merito come mezzo straordinario e non idoneo a incidere sulla definitività della decisione. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 324 c.p.c., 4 L. 89/2001 e 395 c.p.c., sostenendo che la revocazione ex nn. 4 e 5 è mezzo ordinario e che il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre solo dalla conclusione del giudizio di revocazione; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 2, L. 89/2001, assumendo che, essendo il processo presupposto durato oltre tre anni, l’indennizzo fosse dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo tempestiva la domanda di equa riparazione perché il termine semestrale ex art. 4 L. 89/2001 decorre dalla definitività della decisione che conclude il processo presupposto, e nel caso di revocazione ordinaria ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. la definitività si sposta al passaggio in giudicato anche rispetto all’esito di tale rimedio. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
difeso in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti
L. 89/2001, art. 4
termine semestrale di decadenza
il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui la decisione che conclude il processo presupposto è divenuta definitiva, cioè non più soggetta a impugnazioni ordinarie
art. 324 c.p.c.
si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza, ad appello, a ricorso per cassazione o a ricorso per revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art.395 c.p.c.
la revocazione per errore di fatto o contrasto con precedente giudicato impedisce il passaggio in giudicato della sentenza
art. 395 c.p.c.
la revocazione per questi motivi è trattata, nel caso di sentenza di merito, come rimedio che incide sulla definitività del provvedimento ai fini del decorso del termine ex L. Pinto
art. 2 L. 89/2001
invocato per sostenere il diritto all’indennizzo in presenza di durata eccedente la soglia ragionevole
art. 2-bis L. 89/2001
richiamato per la liquidazione dell’indennizzo entro il range minimo-massimo, che presuppone l’esito definitivo del giudizio presupposto
art. 391-bis c.p.c.
per le sentenze della Cassazione la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il giudicato, rendendo il rimedio straordinario e non paragonabile alla revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini della domanda di equa riparazione ex L. 89/2001, il termine semestrale decorre dalla definitività della decisione che conclude il processo presupposto, e la definitività va valutata in relazione all’ammissibilità e alla pendenza dei mezzi di impugnazione ordinari.
- La revocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, quando investe una sentenza di merito e sia proposta nei termini previsti, impedisce il passaggio in giudicato della decisione e differisce il dies a quo per proporre la domanda di equa riparazione.
- Il principio secondo cui il ricorso per revocazione non riapre indefinitamente il termine per l’equa riparazione opera solo rispetto alla revocazione straordinaria, non rispetto ai casi in cui la revocazione incide ancora sulla definitività della sentenza presupposta.
- Per la liquidazione dell’indennizzo ex L. 89/2001 rileva un quadro processuale ormai cristallizzato, poiché l’esito finale del giudizio presupposto incide sulla quantificazione dell’equa riparazione.
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