Ordinanza n. 90/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento e la declaratoria di nullità, previa adozione di idonee misure cautelari, dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Mogorella n. 16 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto - Tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini – Richiesta valutazione impatto sanitario impianti FER e infrastrutture presenti o in progetto nel territorio comunale - e relativo allegato, con la quale è stata, tra l’altro, ordinata la sospensione immediata degli effetti del Decreto Direttoriale n. 55/47/2025 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato il progetto proposto dalla società Mogorella S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione di un impianto BESS di potenza pari a 72 MW, ubicato nel Comune di Mogorella (OR), e delle relative opere connesse, fino ad avvenuta redazione e valutazione di quanto esposto al precedente punto 2), ossia la redazione da parte della ASL territorialmente competente di Oristano della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) cumulativo di tutti i progetti descritti nell’ordinanza medesima, pubblicata sull’Albo pretorio comunale in data 17 dicembre 2025 per trenta giorni; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto alla predetta ordinanza, anche non conosciuti dalla Ricorrente, fra cui – per quanto occorrere possa – le note del Sindaco del Comune di Mogorella prot.n. 2970 del 26 agosto 2025 e del 4 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che ha sospeso gli effetti dell'autorizzazione ministeriale per un impianto BESS e le relative opere connesse fino alla redazione e valutazione di una VIS cumulativa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di nullità, previa tutela cautelare, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Mogorella che, richiamando la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini e la necessità di una Valutazione di Impatto Sanitario cumulativa, ha disposto la sospensione immediata degli effetti del decreto ministeriale autorizzatorio relativo a un impianto BESS di 72 MW e alle opere connesse. Nella fase cautelare il TAR ha ravvisato il fumus boni iuris perché il Comune, pur avendo partecipato al procedimento autorizzatorio statale, non aveva rappresentato in quella sede le criticità poi poste a fondamento dell'ordinanza; perché l'atto non individuava puntualmente un pericolo concreto e attuale per la salute pubblica, limitandosi a prospettare ipotetiche ricadute senza indicare specificamente cause, effetti attesi e soggetti esposti; perché l'istruttoria era carente, non risultando acquisiti o richiamati accertamenti tecnico-scientifici idonei a dimostrare un effettivo rischio per la salute umana; e perché non emergeva una situazione di contingibilità e urgenza idonea a giustificare l'esercizio del potere extra ordinem, anche considerata la recente autorizzazione del progetto nell'ambito del procedimento statale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza sindacale impugnata. Il fumus è stato ravvisato nella mancata puntuale rappresentazione delle criticità nel procedimento autorizzatorio statale, nell'assenza di una concreta e attuale situazione di pericolo sanitario, nel difetto di adeguata istruttoria tecnico-scientifica e nella carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza necessari per l'esercizio del potere extra ordinem. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza da fissarsi ragionevolmente nel corso del 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della domanda cautelare incidentale e consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il potere sindacale contingibile e urgente non può essere esercitato in assenza di una situazione di pericolo concreto e attuale per la salute pubblica; la mera prospettazione ipotetica di possibili ricadute, priva dell'indicazione delle cause, degli effetti attesi e dei soggetti esposti, non è sufficiente.
- L'adozione di un provvedimento contingibile e urgente richiede un'istruttoria adeguata, fondata su accertamenti tecnico-scientifici idonei a dimostrare l'effettività del rischio posto a base della misura.
- La recente autorizzazione di un progetto nell'ambito di un procedimento statale costituisce elemento rilevante nella verifica della contingibilità e urgenza di una successiva ordinanza comunale diretta a sospenderne gli effetti.
- La partecipazione dell'ente locale al procedimento autorizzatorio, senza che in quella sede siano rappresentate le criticità successivamente poste a fondamento dell'ordinanza sindacale, rileva ai fini della verifica cautelare della legittimità dell'esercizio del potere extra ordinem.
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