Cassazione Penale, Sentenza n. 22031/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava il travisamento dei fatti: nel provvedimento del Questore e nell'ordinanza del GIP gli era stata attribuita partecipazione a disordini relativi all'incontro Udinese-Napoli del 4/5/2023, mentre egli si era limitato alla detenzione, accensione e al passaggio a un altro tifoso di un fumogeno (quest'ultimo identificato). Denunciava inoltre l'illogicità della motivazione (il GIP avrebbe dedotto pericolosità da disordini non menzionati dal Questore) e l'omessa valutazione di una memoria difensiva presentata in Questura.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Udine, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Ha sospeso l'efficacia dell'ordine di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza. La motivazione: la semplice detenzione, accensione e consegna di un fumogeno non integra automaticamente le fattispecie di pericolo per la pubblica sicurezza o di violenza/minaccia richieste dagli artt. 6 e 6-bis della legge n.401/1989; occorre il lancio o condotte che creino pericolo per le persone. Il GIP aveva rimproverato solo accensione e passaggio, non il lancio; pertanto la convalida del DASPO non era adeguatamente motivata. La Corte ha precisato i profili che il giudice deve valutare (necessità/urgenza, pericolosità concreta, riconducibilità delle condotte alle ipotesi di legge, congruità della durata) e ha escluso che l'omessa valutazione della memoria in Questura rientri nella cognizione di legittimità.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6 e 6-bis)
Gli artt. 6 e 6-bis richiedono condotte idonee a creare pericolo reale per le persone (es. lancio di corpi contundenti o artifizi pirotecnici). La detenzione o il porto/accensione/passaggio del fumogeno, se non accompagnati dal lancio o da altre condotte pericolose, non giustificano di per sé l'applicazione del DASPO.
art. 650 cod. pen. (richiamato in precedente giurisprudenziale)
Una denuncia per il reato ricordato, relativa al possesso di un fumogeno, non è di per sé sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento interdittivo previsto dalla legge n. 401/1989, se mancano elementi che configurino pericolo concreto.
Cass. Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 (Fici, Rv. 272778-01) - richiamata
Richiama il principio di controllo sulla congruità della durata della misura interdittiva e sulle ragioni che giustificano la misura.
Massime di principio
- La semplice detenzione o accensione di un artifizio pirotecnico/fumogeno non equivale automaticamente a comportamento idoneo a giustificare il DASPO: è necessario che emerga una condotta che abbia creato o potenzialmente possa creare pericolo per le persone (es. lancio).
- Il giudice che valuta la convalida di un DASPO deve motivare in modo puntuale la pericolosità concreta e attuale dell'interessato e l'effettiva riconducibilità delle condotte agli estremi normativi (art.6 e 6-bis legge n.401/1989).
- La verifica di legittimità non entra nel merito delle eventuali irregolarità procedimentali amministrative (es. mancata valutazione di una memoria in Questura), ma si concentra su necessità/urgenza della misura, pericolosità del soggetto, ascrivibilità delle condotte e proporzione/durata della misura.
- In presenza di indizi limitati a possesso/porto/cedimento di un fumogeno senza elementi di lancio o di pericolo concreto, la misura interdittiva rischia di essere annullata e sospesa in sede di controllo giudiziario.
- Quando si impugna una convalida giudiziale di un DASPO è utile evidenziare distintamente quali atti e condotte sono state effettivamente contestate dall'autorità amministrativa e se la valutazione giudiziale ha aggiunto o distorto fatti non richiamati nel provvedimento originario.
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