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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22031/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava il travisamento dei fatti: nel provvedimento del Questore e nell'ordinanza del GIP gli era stata attribuita partecipazione a disordini relativi all'incontro Udinese-Napoli del 4/5/2023, mentre egli si era limitato alla detenzione, accensione e al passaggio a un altro tifoso di un fumogeno (quest'ultimo identificato). Denunciava inoltre l'illogicità della motivazione (il GIP avrebbe dedotto pericolosità da disordini non menzionati dal Questore) e l'omessa valutazione di una memoria difensiva presentata in Questura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Udine, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Ha sospeso l'efficacia dell'ordine di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza. La motivazione: la semplice detenzione, accensione e consegna di un fumogeno non integra automaticamente le fattispecie di pericolo per la pubblica sicurezza o di violenza/minaccia richieste dagli artt. 6 e 6-bis della legge n.401/1989; occorre il lancio o condotte che creino pericolo per le persone. Il GIP aveva rimproverato solo accensione e passaggio, non il lancio; pertanto la convalida del DASPO non era adeguatamente motivata. La Corte ha precisato i profili che il giudice deve valutare (necessità/urgenza, pericolosità concreta, riconducibilità delle condotte alle ipotesi di legge, congruità della durata) e ha escluso che l'omessa valutazione della memoria in Questura rientri nella cognizione di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6 e 6-bis)

    Gli artt. 6 e 6-bis richiedono condotte idonee a creare pericolo reale per le persone (es. lancio di corpi contundenti o artifizi pirotecnici). La detenzione o il porto/accensione/passaggio del fumogeno, se non accompagnati dal lancio o da altre condotte pericolose, non giustificano di per sé l'applicazione del DASPO.

  • art. 650 cod. pen. (richiamato in precedente giurisprudenziale)

    Una denuncia per il reato ricordato, relativa al possesso di un fumogeno, non è di per sé sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento interdittivo previsto dalla legge n. 401/1989, se mancano elementi che configurino pericolo concreto.

  • Cass. Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 (Fici, Rv. 272778-01) - richiamata

    Richiama il principio di controllo sulla congruità della durata della misura interdittiva e sulle ragioni che giustificano la misura.

Massime di principio

  • La semplice detenzione o accensione di un artifizio pirotecnico/fumogeno non equivale automaticamente a comportamento idoneo a giustificare il DASPO: è necessario che emerga una condotta che abbia creato o potenzialmente possa creare pericolo per le persone (es. lancio).
  • Il giudice che valuta la convalida di un DASPO deve motivare in modo puntuale la pericolosità concreta e attuale dell'interessato e l'effettiva riconducibilità delle condotte agli estremi normativi (art.6 e 6-bis legge n.401/1989).
  • La verifica di legittimità non entra nel merito delle eventuali irregolarità procedimentali amministrative (es. mancata valutazione di una memoria in Questura), ma si concentra su necessità/urgenza della misura, pericolosità del soggetto, ascrivibilità delle condotte e proporzione/durata della misura.
  • In presenza di indizi limitati a possesso/porto/cedimento di un fumogeno senza elementi di lancio o di pericolo concreto, la misura interdittiva rischia di essere annullata e sospesa in sede di controllo giudiziario.
  • Quando si impugna una convalida giudiziale di un DASPO è utile evidenziare distintamente quali atti e condotte sono state effettivamente contestate dall'autorità amministrativa e se la valutazione giudiziale ha aggiunto o distorto fatti non richiamati nel provvedimento originario.

Testo integrale

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