Cassazione Civile, Ordinanza n. 40423/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando precedenti di legittimità. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da due atti di compravendita stipulati durante il matrimonio: un suolo acquistato dal marito nel 1991 e un fabbricato/immobile acquistato nel 1992, entrambi con richiamo, negli atti, all'art. 179 c.c. La moglie ha convenuto il marito chiedendo che i beni fossero dichiarati oggetto di comunione legale, sostenendo che la dichiarazione resa in atto non bastasse a escludere la comunione perché mancava l'indicazione specifica dei presupposti di legge, in particolare della provenienza del denaro da beni personali. In subordine ha chiesto il rimborso della metà del prezzo e dei costi di costruzione. Il tribunale e la corte d'appello le hanno dato ragione. In cassazione il marito ha proposto tre motivi: omessa motivazione su fatto decisivo; violazione dell'art. 179, commi 1, lett. c), d) e f), e 2, c.c., per non avere la corte valutato la dichiarazione del coniuge non acquirente come confessione stragiudiziale non revocata; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e delle norme sulla comunione legale, per difetto di motivazione e mancata considerazione del comportamento processuale della controparte. Prima della decisione, il ricorrente ha però rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo l'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 179 c.c.
commi 1, lett. c), d) ed f), e 2
per l'esclusione di un bene dalla comunione legale occorre non solo il richiamo formale nell'atto, ma anche l'effettiva sussistenza della causa di esclusione e la dichiarazione del coniuge acquirente sulla provenienza personale del bene o del denaro impiegato.
art. 2732 c.c.
è richiamato dal ricorrente per sostenere la natura confessoria della dichiarazione resa in sede di acquisto e la sua eventuale revoca.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato come vizio di omessa motivazione su fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per asserita violazione e falsa applicazione delle norme sulla comunione legale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e del dovere decisorio nei limiti della domanda.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla valutazione delle risultanze probatorie.
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme a questa norma e ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce qualsiasi pronuncia sul merito delle censure.
- Quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- La questione sostanziale della esclusione di un bene dalla comunione legale, pur richiamata nel ricorso, resta assorbita se il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia.
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