Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40423/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando precedenti di legittimità. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce da due atti di compravendita stipulati durante il matrimonio: un suolo acquistato dal marito nel 1991 e un fabbricato/immobile acquistato nel 1992, entrambi con richiamo, negli atti, all'art. 179 c.c. La moglie ha convenuto il marito chiedendo che i beni fossero dichiarati oggetto di comunione legale, sostenendo che la dichiarazione resa in atto non bastasse a escludere la comunione perché mancava l'indicazione specifica dei presupposti di legge, in particolare della provenienza del denaro da beni personali. In subordine ha chiesto il rimborso della metà del prezzo e dei costi di costruzione. Il tribunale e la corte d'appello le hanno dato ragione. In cassazione il marito ha proposto tre motivi: omessa motivazione su fatto decisivo; violazione dell'art. 179, commi 1, lett. c), d) e f), e 2, c.c., per non avere la corte valutato la dichiarazione del coniuge non acquirente come confessione stragiudiziale non revocata; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e delle norme sulla comunione legale, per difetto di motivazione e mancata considerazione del comportamento processuale della controparte. Prima della decisione, il ricorrente ha però rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 179 c.c.

    commi 1, lett. c), d) ed f), e 2

    per l'esclusione di un bene dalla comunione legale occorre non solo il richiamo formale nell'atto, ma anche l'effettiva sussistenza della causa di esclusione e la dichiarazione del coniuge acquirente sulla provenienza personale del bene o del denaro impiegato.

  • art. 2732 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere la natura confessoria della dichiarazione resa in sede di acquisto e la sua eventuale revoca.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato come vizio di omessa motivazione su fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per asserita violazione e falsa applicazione delle norme sulla comunione legale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e del dovere decisorio nei limiti della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme a questa norma e ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce qualsiasi pronuncia sul merito delle censure.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • La questione sostanziale della esclusione di un bene dalla comunione legale, pur richiamata nel ricorso, resta assorbita se il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenze
RamiFamiglia
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.