Sentenza n. 5504/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento regionale Atto Dirigenziale Regione Puglia del -OMISSIS-, comunicato con PEC in data 15.12.2022 dei relativi e richiamati allegati con i quali si quantifica lo sforamento della società ricorrente e se ne richiede il rientro (doc. 1); - del Decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico'' (CE) e ‘Stato patrimoniale'' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e i ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, in esso richiamato, ivi incluso l''Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) e relativi allegati, con il quale sono stati determinati i tetti di spesa regionale per l''acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissati per ciascuno dei predetti anni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (doc. 2); - del Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 3), con il quale il Ministro della Salute, d''intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti 213/CSR), ha adottato le Linee Guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché tutti gli atti e provvedimenti e Circolari in esso richiamati, tra le quali: - l''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28 settembre 2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché l''intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. n. 213/CSR); - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità dell''art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 2015, dinanzi alla Corte costituzionale e/o previa disapplicazione della summenzionata disposizione di legge per contrarietà all''ordinamento comunitario, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell''Unione Europea ai sensi dell''art. 267 TFUE, per le motivazioni indicate in ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.3.2023: - dell''Atto Dirigenziale n. 1 dell''8.2.2023 (doc. 13), a firma Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, avente ad oggetto “Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001 OGGETTO: Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d''atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dell''Allegato A, dell''Allegato B e dell''Allegato C (doc.ti 14, 15 e 16); - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano e determinazione a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; - e ove occorrer possa, delle Delibere CS delle ASL Brindisi 255/2023 e della ASL Lecce n. 154/2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/8/2023: - della nota prot. AOO_168/0004012 del 15.06.2023 della Regione Puglia (doc. 17) e dell''Allegato (doc. 18); - nonché, ove occorrer possa, della nota della Regione Puglia, del 28.04.2028, ed il relativo “Elenco di ripiano per fornitore”; e di qualsivoglia atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi gli atti applicativi della Regione Puglia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del cosiddetto payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento e prospettando, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015, nonché la disapplicazione della disciplina per contrasto con il diritto dell'Unione europea, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti regionali di ricalcolo e attribuzione degli oneri di ripiano, nonché le relative note ed elenchi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, a ridosso dell'udienza, ha dichiarato di essersi avvalsa del meccanismo di definizione agevolata previsto dal d.l. n. 75/2025; tale circostanza ha fatto venir meno l'interesse alla trattazione della controversia. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla disciplina del payback, né le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della natura della controversia e degli sviluppi processuali.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione è stata indicata dalla ricorrente quale base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
d.l. n. 75/2025
Il meccanismo di definizione agevolata previsto dal decreto-legge, al quale la ricorrente ha dichiarato di avere aderito, ha determinato il venir meno dell'interesse alla trattazione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione della posizione controversa, quando comporti il venir meno dell'interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti né le eventuali questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea prospettate in via subordinata.
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