Sentenza n. 548/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, del silenzio-inadempimento serbato sulla istanza di sanatoria introitata col protocollo numero -OMISSIS- del 6 dicembre 2004, di cui la ricorrente ha chiesto il riavvio e la definizione con PEC dell’11 dicembre 2024, nonché per la condanna dell’amministrazione a provvedere in merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla richiesta di riavvio e definizione di un procedimento di sanatoria edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Catania sull’istanza presentata mediante PEC l’11 dicembre 2024, diretta a ottenere il riavvio e la conclusione del procedimento relativo a una domanda di sanatoria presentata nel 2004. Nel corso del giudizio il Comune ha riavviato il procedimento, chiedendo alla ricorrente la produzione di documentazione integrativa. La ricorrente ha quindi chiesto due rinvii della trattazione, rappresentando che erano ancora in corso le attività istruttorie finalizzate al superamento del silenzio. All’udienza del 24 febbraio 2026 ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione espressa della ricorrente, conseguente al riavvio del procedimento da parte del Comune, osservando che il principio dispositivo che informa il processo amministrativo preclude al giudice di decidere la controversia quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della definizione in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Prevede l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, azione sulla quale era originariamente fondato il ricorso.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito relativo all’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione riavvia il procedimento e il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo preclude al giudice di decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata espressamente dalla parte interessata, comporta la definizione in rito del giudizio e non una pronuncia sulla fondatezza o infondatezza dell’originaria azione avverso il silenzio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →