Sentenza n. 3904/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione “M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-” del 2 maggio 2024, avente ad oggetto “Pubblicazione esito giudizio di avanzamento al grado superiore, dei Colonnelli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo, per il 2024”, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 4^ Divisione, a firma del Direttore della Divisione, Brig. Gen. C.C.r.n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 10 maggio 2024, con la quale veniva comunicato al ricorrente l’avvenuta pubblicazione dell’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di avanzamento (All. n. 1); - della determina “M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-” del 5 ottobre 2023 del Direttore Generale per il Personale Militare, avente ad oggetto la formazione delle aliquote di ruolo degli Ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta, per il 2024 (All. n. 2); - del verbale n. 6 del 5 febbraio 2024 della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica e dei relativi annessi, contenente la graduatoria di merito formata sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione medesima, approvato dal Ministro della Difesa in data 7 febbraio 2024(All. n. 3); - dei verbali relativi alle sedute della Commissione superiore di Avanzamento del 18-23-29 dicembre 2023 e 31 gennaio non conosciuti dal ricorrente in quanto non rilasciati a seguito dell’istanza di accesso ai documenti; - delle schede di valutazione, allegate al verbale n. 6 del 5 febbraio 2024, contenenti le ragioni poste al base del giudizio espresse da ciascun componente della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica con riguardo al ricorrente Col. -OMISSIS- e ai controinteressati Col. (ora Gen. Di Brigata), -OMISSIS- e Col. (ora Gen. di Brigata)-OMISSIS- (All. n. 4); - della documentazione caratteristica del Gen. B. -OMISSIS- e del Gen. B. -OMISSIS- trasmessi a seguito di istanza di accesso ai documenti (all..5 e 6), nonché quella matricolare non ancora rilasciata dall’amministrazione; - della nota di riscontro all’istanza di accesso del 15 maggio 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 10 giugno 2024 (All. n. 7); - della nota di riscontro all’istanza di accesso del 18 giugno 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-in data 19 giugno 2024, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 21 giugno 2024 (All. n. 8); - di ogni altro provvedimento, atto, verbale o documento inerente la procedura valutativa in oggetto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti in considerazione del parziale riscontro all’istanza di accesso agli atti amministrativi; nonché - per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati in epigrafe, con riserva di quantificazione in corso di causa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\8\2024 : Annullamento ove occorra, della documentazione matricolare del Gen. Brig. -OMISSIS- trasmessa, tardivamente, al ricorrente in data 8 luglio 2024 e della relativa nota di accompagnamento prot. -OMISSIS-08-07-2024 ; - ove occorra, della documentazione matricolare del Gen. Brig. -OMISSIS- trasmessa, tardivamente, al ricorrente in data 8 luglio 2024 e della relativa nota di accompagnamento prot. -OMISSIS-08-07-2024 ; - di ogni altro provvedimento, atto, verbale o documento inerente la procedura valutativa in oggetto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti; e, comunque, per l’annullamento (provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo) - della comunicazione “M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-” del 2 maggio 2024, avente ad oggetto “Pubblicazione esito giudizio di avanzamento al grado superiore, dei Colonnelli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo, per il 2024”, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 4^ Divisione, a firma del Direttore della Divisione, Brig. Gen. C.C.r.n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 10 maggio 2024, con la quale veniva comunicato al ricorrente l’avvenuta pubblicazione dell’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di avanzamento ; - della determina “M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-” del 5 ottobre 2023 del Direttore Generale per il Personale Militare, avente ad oggetto la formazione delle aliquote di ruolo degli Ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta, per il 2024 ; - del verbale n. 6 del 5 febbraio 2024 della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica e dei relativi annessi, contenente la graduatoria di merito formata sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione medesima, approvato dal Ministro della Difesa in data 7 febbraio 2024; - dei verbali relativi alle sedute della Commissione superiore di Avanzamento del 18-23-29 dicembre 2023 e 31 gennaio non conosciuti dal ricorrente in quanto non rilasciati a seguito dell’istanza di accesso ai documenti; - delle schede di valutazione, allegate al verbale n. 6 del 5 febbraio 2024, contenenti le ragioni poste al base del giudizio espresse da ciascun componente della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica con riguardo al ricorrente Col. -OMISSIS- e ai controinteressati Col. (ora Gen. di Brigata), -OMISSIS- e Col. (ora Gen. di Brigata)-OMISSIS-; - della documentazione caratteristica del Gen. B. -OMISSIS- e del Gen. B. -OMISSIS- trasmessi a seguito di istanza di accesso ai documenti; - della nota di riscontro all’istanza di accesso del 15 maggio 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 10 giugno 2024; - della nota di riscontro all’istanza di accesso del 18 giugno 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-in data 19 giugno 2024, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 21 giugno 2024; nonché - per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati in epigrafe, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento a scelta dei Colonnelli dell’Aeronautica Militare per il 2024, con collocazione del ricorrente in posizione non utile e mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, nonché gli atti della procedura valutativa e i dinieghi o parziali riscontri alle istanze di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato al dodicesimo posto della graduatoria e non promosso, ha dedotto la violazione degli artt. 1032, 1057, 1058, 1060 e 1064 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 700 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere per illogicità, incongruenza, ingiustizia manifesta, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato sia l’erroneità assoluta dei punteggi attribuiti per le qualità morali, personali e fisiche, per le qualità professionali e per le doti intellettuali e culturali, sia l’utilizzo di un metro valutativo non omogeneo rispetto ai due ufficiali promossi. Ha valorizzato i numerosi elogi ed encomi, le missioni internazionali e in ambito NATO e interforze, la varietà degli incarichi, i corsi frequentati, le lauree, i master e le qualifiche professionali. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso alla documentazione matricolare dei controinteressati, ha dedotto specificamente l’eccesso di potere in senso relativo, sostenendo che la Commissione avesse attribuito ai colleghi punteggi superiori nonostante elementi curriculari del ricorrente almeno equivalenti o maggiori. Ha inoltre contestato l’attribuzione di punteggi identici da parte dei componenti della Commissione, ritenendola sintomo di superficialità valutativa. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni, con riserva di quantificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti del vizio di eccesso di potere in senso relativo e ha annullato il provvedimento nella parte in cui il ricorrente, pur dichiarato idoneo, non era stato iscritto nel quadro di avanzamento. Il giudice ha ribadito che la valutazione della Commissione di avanzamento è espressione di ampia discrezionalità tecnica e riguarda, di regola, una valutazione assoluta dei singoli ufficiali, non una comparazione diretta tra candidati. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di istruttoria o macroscopico errore, tali da rendere il giudizio inattendibile rispetto alla documentazione di servizio. Nel caso concreto, il Collegio ha ravvisato una valutazione incoerente e non adeguatamente istruita con riferimento alle categorie dell’art. 1058, comma 5, lett. a), b) e c), del codice dell’ordinamento militare. Quanto alle qualità personali, il numero e soprattutto le motivazioni degli elogi e degli encomi ottenuti dal ricorrente in contesti internazionali, NATO, interforze e operativi non risultavano adeguatamente valorizzati, mentre non era perspicuo il punteggio superiore attribuito ai controinteressati. Analoghe incongruenze sono state ravvisate nella valutazione delle qualità professionali, in considerazione delle esperienze internazionali, interforze, operative e della maggiore versatilità del ricorrente, nonché delle doti intellettuali e culturali, alla luce del numero dei corsi, delle qualifiche, delle lauree e dei master posseduti. È stata invece respinta la censura relativa alla lett. d) dell’art. 1058, concernente l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore: tale giudizio ha natura prognostica e altamente discrezionale e non può essere desunto automaticamente dall’incarico attuale o dalla somma matematica degli altri titoli. L’amministrazione è stata onerata di rimettere la posizione del ricorrente alla Commissione di avanzamento per una nuova valutazione conforme ai criteri indicati nella sentenza. Le spese, pari a euro 3.305,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico del Ministero della Difesa. Il testo non riferisce una decisione autonoma sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
artt. 1057 e 1058 d.lgs. 66/2010
Il sistema di avanzamento a scelta comporta una valutazione in assoluto di ciascun ufficiale sulla base delle qualità previste dalla legge, con attribuzione dei punteggi per le quattro categorie di elementi valutativi; l’iscrizione nel quadro dipende dalla posizione risultante dalla graduatoria.
art. 1058, comma 5, d.lgs. 66/2010
Individua le quattro categorie da valutare: qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali; doti intellettuali e culturali; attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
art. 1058, comma 6, d.lgs. 66/2010
Disciplina il metodo di attribuzione del punto di merito mediante la media dei punteggi assegnati dai componenti della Commissione per ciascuna categoria.
art. 704 d.P.R. 90/2010
Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.
La valutazione delle qualità morali e personali deve basarsi sulla documentazione personale e apprezzare elogi ed encomi soprattutto in relazione alle motivazioni e al servizio prestato, non mediante un criterio meramente quantitativo.
art. 705 d.P.R. 90/2010
La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.
La Commissione deve esaminare complessivamente gli elementi della carriera, comprese le esperienze internazionali e interforze, l’incarico attuale, la versatilità e le differenti situazioni d’impiego.
art. 707 d.P.R. 90/2010
La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.
Le qualità intellettuali e culturali devono essere valutate in rapporto al ruolo e all’efficienza amministrativa, considerando l’iter formativo, i corsi, i titoli culturali e le competenze linguistiche pertinenti.
art. 708 d.P.R. 90/2010
La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.
L’attitudine al grado superiore costituisce una valutazione prognostica complessiva e autonoma, altamente discrezionale, non riducibile alla sommatoria degli altri titoli né automaticamente dimostrata dallo svolgimento di un incarico tabellare del grado superiore.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione, istruttoria e coerenza dell’attività valutativa amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, la Commissione deve valutare ciascun candidato in assoluto sulla base delle categorie e degli elementi stabiliti dalla legge; il giudizio non consiste, in via ordinaria, in una comparazione diretta tra candidati.
- La discrezionalità tecnica della Commissione di avanzamento è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano macroscopica illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria o un errore manifesto che renda il giudizio inattendibile rispetto alla documentazione matricolare e caratteristica.
- L’eccesso di potere in senso relativo può essere ravvisato quando, pur in presenza di valutazioni formalmente assolute, il confronto con la documentazione dei candidati promossi evidenzi l’applicazione di un metro valutativo non omogeneo e non perspicuo, tale da non giustificare il divario dei punteggi.
- Nella valutazione delle qualità morali e personali, elogi ed encomi non possono essere considerati secondo un criterio meramente quantitativo: devono essere apprezzati in relazione alle motivazioni, al servizio prestato e alle condizioni operative nelle quali sono stati conseguiti.
- La valutazione delle qualità professionali deve considerare complessivamente gli incarichi, le responsabilità, le esperienze internazionali e interforze, l’incarico attuale e la versatilità dimostrata nelle differenti situazioni d’impiego; l’omessa o insufficiente considerazione di tali elementi può integrare difetto di istruttoria ed eccesso di potere relativo.
- L’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore è un giudizio prognostico autonomo e altamente discrezionale: non è automaticamente dimostrata dall’incarico attuale corrispondente al grado superiore e non può essere ricostruita come semplice sintesi matematica degli altri parametri.
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