Sentenza del 24/03/2015 n. 1770 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condono e sanatorie - Diniego da parte dell'Ufficio all'istanza di definizione ai sensi dell'articolo 12 della legge 289/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva la definizione agevolata dei ruoli ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 289/2002. L’Ufficio aveva respinto l’istanza sostenendo che la norma consentisse la definizione soltanto dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2000 e che il contribuente avesse invece inteso includere anche ruoli successivi. In appello, l’Ufficio richiamava inoltre la sentenza della Corte di cassazione n. 396 del 4 gennaio 2015.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo rilevante che il contribuente avesse effettuato il versamento della minore imposta il 16 maggio 2003 con riferimento a un ruolo oggetto di rottamazione, consegnato al concessionario il 25 maggio 2001. Il diniego dell’Agenzia delle entrate è stato quindi confermato come illegittimo e la definizione agevolata è stata riconosciuta.
Norme richiamate
Articolo 12 della legge n. 289/2002
La disposizione è stata interpretata nel senso di consentire la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo rientranti nell’ambito temporale previsto dalla norma. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto valido il riferimento al ruolo consegnato al concessionario il 25 maggio 2001.
Sentenza della Corte di cassazione n. 396 del 4 gennaio 2015
L’Ufficio l’ha invocata per sostenere l’inapplicabilità della definizione agevolata, ma la Commissione regionale non ne ha ritenuto condivisibile l’applicazione alla specifica fattispecie.
Massime di principio
- Per valutare una definizione agevolata dei ruoli occorre verificare con precisione la data di consegna del ruolo al concessionario, non soltanto la data del pagamento o della presentazione dell’istanza.
- Il diniego dell’Amministrazione deve indicare concretamente perché il ruolo sarebbe escluso dalla sanatoria; una motivazione generica come "versamenti non utili per la rottamazione" può risultare insufficiente.
- La validità dei versamenti deve essere valutata in relazione allo specifico ruolo indicato nell’istanza e alla sua effettiva riconducibilità all’ambito temporale della norma agevolativa.
- Una pronuncia della Cassazione può essere richiamata dall’Ufficio, ma deve essere pertinente ai fatti e alle date della controversia; non è automaticamente decisiva se la fattispecie concreta è diversa.
- In casi analoghi è essenziale conservare la documentazione relativa alla consegna del ruolo, ai versamenti effettuati e all’identificazione dei carichi inclusi nella domanda.
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