Sentenza n. 554/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 07.11.2025 a mezzo PEC dalla ricorrente tramite l’avv. Daniela Di Ciommo ai competenti uffici del Comune per avere accesso a tutta la documentazione ivi meglio indicata e, in specie, agli scritti difensivi prodotti dalle sigg.re Elena Catalano e Rosella Catalano; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di accertamento: del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 07.11.2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta; per la condanna: dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia dei provvedimenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego parziale sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi del 7 novembre 2025, relativa a due procedimenti sulla collocazione di impianti di condizionamento e pompe di calore
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva segnalato al Comune la collocazione di due unità esterne di impianti di condizionamento, installate davanti all’unica finestra della camera da letto della propria abitazione, e aveva ricevuto due provvedimenti di archiviazione. In vista della loro impugnazione aveva chiesto l’accesso a tutta la documentazione dei procedimenti, compresi gli eventuali scritti difensivi delle controinteressate. Il Comune aveva consegnato copia degli atti dei procedimenti e dei provvedimenti di archiviazione, ma non aveva trasmesso gli scritti difensivi, dichiarandoli inesistenti soltanto nel giudizio. La ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi di conclusione del procedimento, dei principi di celerità, efficienza, economicità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, l’illegittimità del silenzio-diniego per difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dei doveri di correttezza e lealtà dell’amministrazione. In replica alle difese comunali ha chiesto anche che fosse formalmente attestata l’eventuale inesistenza dei documenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la consegna degli atti già disponibili non facesse cessare la materia del contendere, poiché restava controversa la mancata ostensione degli scritti difensivi richiesti. Ha riconosciuto in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla sua posizione di segnalante e dalla necessità di difendersi nei procedimenti relativi ai provvedimenti di archiviazione. Ha inoltre rilevato che l’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Poiché il Comune aveva dichiarato l’inesistenza degli scritti difensivi soltanto in giudizio, l’amministrazione non aveva adempiuto correttamente all’obbligo di definire l’istanza: anche l’inesistenza o la mancata detenzione dei documenti deve essere comunicata espressamente all’interessato mediante attestazione formale e motivata, della quale l’amministrazione assume la responsabilità. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Comune è stato ordinato a esibire i documenti richiesti oppure ad attestarne formalmente e motivatamente l’inesistenza o la mancata detenzione entro trenta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei rapporti con le parti non costituite.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La ricorrente, quale soggetto che aveva attivato i procedimenti e intendeva impugnare i provvedimenti conclusivi, era titolare di un interesse qualificato, differenziato, diretto, concreto e attuale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso deve essere assicurato quando la conoscenza degli atti è necessaria all’esercizio del diritto di difesa.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato contestato come silenzio-diniego; l’amministrazione deve comunque definire compiutamente la richiesta.
art. 3 l. 241/1990
Anche quando i documenti richiesti risultino inesistenti o non detenuti, l’amministrazione deve fornire una comunicazione formale e motivata che dia conto di tale circostanza.
Massime di principio
- Il richiedente che abbia attivato un procedimento amministrativo e intenda contestarne l’esito è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del procedimento, inclusi gli eventuali documenti utilizzati dall’amministrazione per adottare la decisione conclusiva.
- L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere una situazione giuridica, anche rispetto a provvedimenti amministrativi già adottati e da impugnare.
- L’amministrazione non può limitarsi a ostendere solo una parte dei documenti richiesti né può far valere per la prima volta in giudizio l’inesistenza degli atti: deve comunicare espressamente all’interessato, nell’ambito della definizione dell’istanza, quali documenti non esistono o non sono detenuti.
- L’inesistenza o la mancata detenzione dei documenti richiesti deve essere attestata formalmente e motivatamente dall’amministrazione, che assume la responsabilità della dichiarazione e deve consentire al richiedente di disporre di un quadro documentale completo.
- La mera ostensione parziale non determina la cessazione della materia del contendere quando resti controversa la mancata ostensione di ulteriori documenti indicati nell’istanza di accesso.
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