Cassazione Penale, Sentenza n. 9154/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento nella parte in cui era stata esclusa la configurabilità della truffa contrattuale (capo 1) e, in parte, l'appropriazione indebita. Il nodo centrale riguardava la qualificazione di comportamenti posti in essere durante la fase di esecuzione contrattuale: la modifica dell'accordo dal novembre 2010 che avrebbe consentito alla dottoressa Salvatore di incassare direttamente i corrispettivi per alcuni trattamenti (biorivitalizzazione), la successiva occultazione degli incassi mediante cancellazione e manomissione dei programmi gestionali e il silenzio sulla reale entità degli introiti. La parte civile sosteneva che tali condotte, anche se poste in un momento successivo alla stipula o in relazione a una modifica degli accordi, integrano la truffa contrattuale in fase esecutiva e impediscono l'operare della compensazione tra crediti e debiti, oltre che poter configurare appropriazione indebita ove emergesse l'intento di trattenere somme dovute alla società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della parte civile. Ha rilevato che la Corte territoriale ha adottato un'impostazione non conforme agli orientamenti di legittimità sulla truffa contrattuale in fase esecutiva, ha sottovalutato il rilievo del silenzio e delle manomissioni contabili come mezzi di raggiro e ha commesso un grave vizio valutativo nella ricostruzione probatoria. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti della responsabilità civile determinati dall'accoglimento del ricorso della parte civile; la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (sezione civile della Corte d'appello di Trento) per la trattazione delle questioni civili e la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
E' stato richiamato per spiegare i limiti nell'immediata declaratoria della causa di non punibilità quando, nonostante la sussistenza di una causa estintiva, vi siano vizi della motivazione e la presenza della parte civile; in tali ipotesi il proscioglimento nel merito può essere ritenuto prevalente rispetto alla immediata declaratoria della causa di non punibilità
art. 576 cod. proc. pen.
Richiamato per disporre le conseguenze dell'annullamento della sentenza nei rapporti con la domanda di responsabilità civile, ossia l'obbligo di rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 576 per stabilire che l'annullamento con accoglimento del ricorso della parte civile comporta il rinvio alla sezione civile della Corte d'appello per la valutazione della responsabilità civile e la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità
Massime di principio
- La truffa contrattuale può configurarsi anche durante la fase esecutiva del contratto: artifici, raggiri o silenzi idonei a ingenerare errore e a realizzare un ingiusto profitto rilevano fino all'esaurimento degli effetti contrattuali
- Il silenzio può integrare il raggiro quando non sia mero atteggiamento passivo ma si sostanzi in un comportamento concludente e idoneo a ingannare la parte offesa (silenzio espressivo)
- La modifica delle modalità di incasso non esclude automaticamente la responsabilità penale per truffa se condotte successive (occultamento incassi, manomissione dati) concretamente impediscono l'esercizio dei diritti della controparte e sono causalmente connesse al danno e all'ingiusto profitto
- Le manomissioni dei programmi gestionali e l'occultamento della contabilità possono costituire atti commissivi rilevanti ai fini della configurazione del reato, non riducibili automaticamente a mera fattispecie civilistica
- Quando la sentenza penale presenta vizi di motivazione che incidono sulla responsabilità civile della parte lesa, la Cassazione può annullare soltanto agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la determinazione del risarcimento e la liquidazione delle spese
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