Cassazione Penale, Ordinanza n. 21676/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e minaccia aggravata. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto censure che miravano, secondo la Corte di cassazione, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza allegare specifici travisamenti della prova. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze né manifeste illogicità e non risultava un'inesatta applicazione della legge penale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 625 c.p. (furto aggravato)
Norma incriminatrice richiamata solo implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto aggravato; non viene svolta un'analisi autonoma della fattispecie.
art. 612 c.p. (minaccia aggravata)
Norma incriminatrice richiamata solo implicitamente dalla qualificazione del fatto come minaccia aggravata; non viene svolta un'analisi autonoma della fattispecie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa ricostruzione dei fatti, salvo che siano dedotti specifici travisamenti della prova.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata è limitato ai casi di mancanza, manifesta illogicità o erronea applicazione della legge penale, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione degli elementi probatori.
- Quando il ricorso si risolve in censure meramente fattuali e non evidenzia vizi logicogiuridici apprezzabili della decisione impugnata, esso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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