Cassazione Penale, Ordinanza n. 14032/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente incardinata nel vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992. Con un unico motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, contestando la ricostruzione della propria responsabilità penale e, in sostanza, chiedendo una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; dalla sentenza emerge solo che l'imputazione riguarda tale norma, senza ulteriore specificazione del contenuto fattuale della violazione.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica legislativa richiamata non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove: il controllo della Cassazione resta limitato ai vizi logici e giuridici della motivazione.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
È richiamata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutare la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
È la base della condanna conseguente all'inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria dovuta in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tale veste, mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito; in mancanza, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non consente al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13998/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14014/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14018/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14019/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14020/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14021/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →