Ordinanza n. 1113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro i dinieghi delle istanze di condono edilizio e l'ingiunzione di demolizione dei manufatti abusivi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda i provvedimenti comunali di rigetto di istanze di condono presentate nel tempo e l'ingiunzione di demolizione relativa a manufatti abusivi. In sede cautelare, l'appellante ha dedotto censure ritenute meritevoli di approfondimento, in particolare quanto all'idoneità delle opere aggiuntive e degli ampliamenti realizzati successivamente a determinare la radicale trasformazione dell'immobile oggetto dell'originaria istanza di condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata limitatamente alla parte in cui aveva respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione dei manufatti, mantenendo così integra la situazione fino alla decisione di merito. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella non manifesta infondatezza delle censure, da approfondire nella fase di merito, riguardanti la possibile radicale trasformazione dell'immobile per effetto delle opere aggiuntive e degli ampliamenti successivi. È stato ravvisato anche il periculum in mora, consistente nel grave e irreversibile pregiudizio derivante dalla demolizione dell'immobile, attualmente destinato ad abitazione dell'appellante e del suo nucleo familiare. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 20 ottobre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare proposta in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando le censure appaiano non manifestamente infondate e richiedano un approfondimento nella fase di merito.
- L'esecuzione di un ordine di demolizione può integrare il periculum in mora quando comporti un pregiudizio grave e irreversibile per l'interessato, soprattutto se l'immobile è adibito ad abitazione del destinatario e del suo nucleo familiare.
- Quando la questione relativa agli effetti di opere aggiuntive e ampliamenti sulla radicale trasformazione dell'immobile condonato richieda accertamenti e approfondimenti, il giudice cautelare può sospendere l'esecutività della sentenza limitatamente alla parte concernente l'ordine di demolizione, in attesa della decisione di merito.
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