Cassazione Penale, Ordinanza n. 05961/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale, rilevando che la censura contro l'assoluzione per danneggiamento era priva di interesse, perché il reato risulterebbe comunque estinto per prescrizione. La tardiva trasmissione degli atti ha impedito ogni utile scrutinio nel merito della doglianza.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva assolto l'imputata dal reato di danneggiamento. Il motivo deduceva violazione di legge in relazione all'assoluzione ex art. 635 c.p., chiedendo in sostanza la censura della decisione assolutoria. La Corte ha però rilevato che, anche ipotizzando la responsabilità penale per il fatto contestato, il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione, poiché il fatto sarebbe stato commesso nel 2012 e gli atti sono pervenuti alla Corte di cassazione soltanto nel 2024, a fronte di una sentenza impugnata del 2016. Da ciò ha tratto la conseguenza che il ricorso era proposto in carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Norma incriminatrice richiamata solo per identificare il reato di danneggiamento oggetto dell'assoluzione impugnata.
prescrizione del reato
La Corte ha ritenuto che, anche riconoscendo astrattamente la responsabilità, il reato fosse ormai estinto per decorso del tempo, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza assolutoria è inammissibile quando, per effetto del decorso del tempo, il reato risulti comunque estinto per prescrizione e quindi l'accoglimento del ricorso non potrebbe produrre alcun effetto utile in danno dell'imputato.
- La verifica dell'interesse a impugnare deve essere compiuta in concreto: se la decisione richiesta non può incidere sulla posizione dell'imputato per sopravvenuta estinzione del reato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Quando il fatto è risalente e gli atti giungono tardivamente in cassazione, il giudice di legittimità può rilevare la sopravvenuta inutilità del gravame per intervenuta prescrizione, senza procedere all'esame del merito della censura.
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