Sentenza n. 496/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, Sezione Lavoro n. 199/2024, pubblicata in data 16.05.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, Sezione Lavoro, n. 199/2024, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lucca, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 1.779,96, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di Retribuzione Professionale Docente maturata durante rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il ricorso è stato notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo la sua notificazione al Ministero presso la sede reale. Era inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di corrispondere alla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la somma di euro 1.779,96, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, formulata dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001
La disposizione contrattuale è indicata quale fonte originaria della Retribuzione Professionale Docente riconosciuta dal giudice ordinario per il periodo di lavoro a tempo determinato.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine specifico, disponendo il pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, oltre agli accessori dovuti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario dell'amministrazione, con facoltà di delega, e incaricato di compiere gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.
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