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Sentenza

Sentenza n. 3673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 107 del 7 gennaio 2026, resa in sede di ottemperanza.

Giustizia amministrativa202600832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza, aveva ordinato a Consip di ostendere il promemoria e i relativi allegati acquisiti al verbale di audizione della segnalante nell'ambito di un procedimento whistleblowing

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Consip ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza resa in sede di ottemperanza, deducendo, in via principale, il contrasto tra giudicati ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 5, c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che la precedente sentenza resa in sede di cognizione aveva escluso dall'accesso il promemoria della segnalante, qualificandolo come atto integrativo della segnalazione e assoggettandolo al regime di riservatezza previsto dall'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023, mentre la successiva sentenza di ottemperanza ne aveva ordinato l'ostensione, qualificandolo come parte integrante dell'audizione e come atto diverso dalla segnalazione. In via subordinata, Consip ha dedotto errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe travisato il contenuto del verbale dell'audizione e della relazione del Comitato dei Presidenti, dai quali sarebbe risultata la qualificazione del promemoria quale atto integrativo della segnalazione. Nel giudizio rescissorio Consip ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso per ottemperanza, sostenendo altresì che l'interessato avrebbe dovuto proporre revocazione contro la precedente sentenza di cognizione, anziché promuovere il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha compensato integralmente le spese. Quanto al dedotto contrasto tra giudicati, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l'art. 395, n. 5, c.p.c. richiede cumulativamente l'esistenza di un precedente giudicato sostanziale tra le parti e la mancata pronuncia del giudice della sentenza revocanda sulla relativa eccezione. Quest'ultimo presupposto manca quando il precedente giudicato e la sua portata siano stati oggetto di dibattito processuale e il giudice abbia deciso se la causa fosse o meno pregiudicata dalla precedente decisione. Nel caso concreto, la qualificazione giuridica del promemoria e il rapporto tra la sentenza resa in cognizione e quella resa in ottemperanza erano stati espressamente esaminati e discussi; pertanto, l'eventuale erronea interpretazione della portata del precedente giudicato avrebbe integrato un error in iudicando, non censurabile con la revocazione perché tale rimedio non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio. Anche il motivo relativo all'errore di fatto è stato dichiarato inammissibile. L'errore revocatorio presuppone una pura errata od omessa percezione materiale degli atti, riguardante un punto non controverso e non motivato, decisivo per la pronuncia, immediatamente rilevabile senza operazioni interpretative. Non ricorre, invece, quando la censura investe l'apprezzamento, l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali, oppure un punto ampiamente controverso e oggetto di motivazione. Poiché la qualificazione del promemoria era stata analizzata e dibattuta sia nel giudizio di cognizione sia in quello di ottemperanza, la doglianza di Consip riguardava una valutazione giuridica e fattuale del giudice, non un abbaglio percettivo revocatorio. La sentenza impugnata è stata quindi mantenuta ferma.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo i casi di revocazione previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione

    Il contrasto tra giudicati è rilevante per la revocazione solo se ricorrono cumulativamente un precedente giudicato sostanziale tra le parti e la mancata pronuncia della sentenza revocanda sulla relativa eccezione; il requisito della mancata pronuncia manca quando il giudicato precedente sia stato oggetto di dibattito e valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste nell'errata percezione materiale di un fatto documentalmente escluso o provato, relativo a un punto non controverso e non motivato, decisivo e immediatamente rilevabile; non comprende gli errori di interpretazione o valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023

    È richiamato nel contesto del regime di protezione della segnalazione whistleblowing e della sua sottrazione all'accesso; la sentenza non decide nuovamente nel merito l'ambito applicativo della disposizione, limitandosi a escludere che la relativa qualificazione possa essere riesaminata mediante revocazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Il motivo di revocazione per contrasto tra giudicati richiede cumulativamente l'esistenza di un precedente giudicato sostanziale tra le parti e la mancata pronuncia della sentenza revocanda sulla relativa eccezione. Il secondo requisito non sussiste quando l'esistenza o la portata del precedente giudicato siano state oggetto di dibattito processuale e il giudice abbia esaminato e deciso la questione, anche eventualmente in senso erroneo: in tal caso si configura un error in iudicando, non censurabile con la revocazione.
  • La revocazione è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per introdurre un terzo grado di giudizio diretto a riesaminare l'interpretazione della legge, la qualificazione giuridica dei fatti o la portata del giudicato precedente.
  • L'errore di fatto revocatorio consiste in una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, tale da indurre il giudice a fondare la decisione sull'esistenza di un fatto documentalmente escluso o sull'inesistenza di un fatto documentalmente provato. L'errore deve riguardare un punto non controverso e non oggetto di motivazione, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza argomentazioni interpretative.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione dell'attività di apprezzamento, interpretazione o valutazione svolta dal giudice sulle domande, sulle eccezioni o sulle risultanze probatorie, né il mancato approfondimento di una circostanza ritenuta decisiva: tali doglianze integrano, al più, errori di giudizio.
  • Quando la qualificazione di un documento e il suo regime giuridico siano stati espressamente esaminati e dibattuti nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, la diversa ricostruzione proposta dalla parte soccombente attiene al merito del ragionamento giudiziale e non può essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiAbuso del diritto e del processoLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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