Sentenza del 09/06/2017 n. 14421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la rettifica del reddito della società di persone, aumentato dall’Ufficio da 15.982 euro a 289.667 euro, con conseguente imputazione a suo carico del 25% del reddito di partecipazione, quantificato in primo grado in 151.982 euro. Deduceva omessa o insufficiente motivazione, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 2313 c.c. in relazione alla notificazione degli avvisi di accertamento. La Corte ha tuttavia rilevato d’ufficio un problema preliminare: il giudizio non si era svolto con la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci, necessaria nelle controversie sull’accertamento unitario del reddito di una società di persone e sulla sua imputazione ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i tre motivi, ritenendoli assorbiti. Ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo per violazione del litisconsorzio necessario e per mancanza del simultaneus processus nei gradi di merito. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in diversa composizione, disponendo che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, codice di procedura civile
Individua i motivi di ricorso per cassazione prospettati dal contribuente: violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione.
Art. 366-bis codice di procedura civile
La Corte ha precisato che tale disposizione non era applicabile, essendo stata abrogata prima della pubblicazione della sentenza impugnata.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Riguarda i requisiti della sentenza tributaria; il ricorrente ne denunciava la violazione per motivazione apparente o per il mero rinvio alla decisione di primo grado.
Art. 2313 codice civile
Disciplina la responsabilità limitata del socio accomandante; il ricorrente lo richiamava per contestare la notificazione degli avvisi di accertamento ai soci.
Art. 111, comma 2, Costituzione
È richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo, che può giustificare la riunione di procedimenti separati quando siano sostanzialmente identici e sia comunque garantito il contraddittorio.
Artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Sono richiamati a sostegno del diritto a un processo equo ed effettivo e della ragionevole durata del procedimento.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione del reddito ai soci, la società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio, perché la decisione riguarda una situazione tributaria unitaria.
- La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità dell’intero processo, rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in ogni fase e grado.
- La riunione di procedimenti separati può evitare la nullità soltanto quando vi siano identità di causa e difese, trattazione simultanea, decisioni sostanzialmente coincidenti e piena conoscenza, da parte di tutti, degli atti e delle difese degli altri.
- Quando tali condizioni non ricorrono, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata al giudice di merito affinché il contraddittorio sia correttamente instaurato.
- La cassazione per un vizio processuale preliminare non implica necessariamente che il contribuente abbia vinto nel merito della contestazione fiscale: in questo caso è stata annullata la decisione per ragioni processuali, mentre la fondatezza della rettifica dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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