Cassazione Penale, Sentenza n. 13128/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato. Ha ricalcolato la pena ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p., riducendola a mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa, senza necessità di rinvio poiché la rideterminazione non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto vizio di legge nella quantificazione della pena: la Corte di appello, pur avendo rideterminato la pena entro il minimo edittale e ritenuto l'unicità della condotta (escludendo il vincolo di continuazione), ha omesso di applicare la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato tempestivamente opzionato dall'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che costituisce il fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena nella misura di un terzo per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che tale riduzione dovesse essere applicata alla pena rideterminata entro il minimo edittale.
art. 438 cod. proc. pen.
Riferita in sede di P.Q.M. come norma la cui riduzione non era stata applicata dalla Corte di appello; il Supremo Collegio ha annullato la sentenza per tale omissione.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di ricalcolare direttamente la pena quando la rideterminazione non implica decisioni di merito né l'espletamento di ulteriori accertamenti di fatto; la Corte lo ha applicato per fissare la pena in quattro mesi e 688 euro di multa.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. 176/2020) e successive proroghe (art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105; art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228)
Richiamate in relazione alle modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio con le specifiche forme adottate nel periodo pandemico; non influiscono sul merito ma sul rito adottato per l'udienza.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello ridetermina la pena entro il minimo edittale ma l'imputato ha validamente optato per il rito abbreviato, deve essere applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p.; la sua omissione configura un vizio di legge.
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., ricalcolare direttamente la pena senza rinvio quando la correzione non richiede accertamenti di fatto o decisioni di merito ulteriori.
- Quando la condotta viene ritenuta unica e si esclude il vincolo di continuazione, la determinazione della pena deve tener conto sia della valutazione sul regime della continuazione sia delle riduzioni procedurali spettanti (es. rito abbreviato).
- Nel proporre impugnazione in casi analoghi conviene evidenziare espressamente l'opzione per il rito abbreviato e il calcolo concreto della pena con l'applicazione della riduzione prevista, per agevolare la ricostruzione aritmetica richiesta dalla Corte.
- Le questioni meramente di diritto sulla quantificazione della pena (se non richiedono indagini fattuali) possono essere risolte in sede di legittimità con annullamento parziale e ricalcolo della pena da parte della Suprema Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12877/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12878/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12880/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12881/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12882/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12883/2022 del 06/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →