Sentenza n. 893/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di disposizione che imponeva il riconoscimento al lavoratore del terzo livello retributivo, in luogo del quarto, con decorrenza dal novembre 2006, nonché il successivo verbale unico di accertamento e notificazione recante anche una sanzione amministrativa per l’omessa ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato il verbale di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004, con cui l’Ispettorato aveva ritenuto che il lavoratore, formalmente inquadrato al quarto livello del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata, svolgesse dal novembre 2006 mansioni riconducibili al terzo livello, imponendo il riconoscimento del superiore inquadramento, il versamento dei contributi e la corresponsione delle differenze retributive. È stato inoltre impugnato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo avverso il verbale e, con motivi aggiunti, il successivo verbale unico di accertamento e notificazione, contenente anche la contestazione dell’illecito per mancata ottemperanza alla disposizione. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’art. 9 del Codice di comportamento degli ispettori del lavoro, nonché difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità e violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento, per l’omessa esplicitazione dei presupposti fattuali e giuridici e il generico richiamo a dichiarazioni non allegate o non adeguatamente specificate. Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., irragionevole durata dell’accertamento ispettivo, protrattosi dal 19 marzo al 25 agosto 2025, nonché omessa comunicazione di avvio e violazione della partecipazione procedimentale. Il terzo motivo contestava, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 124/2004, l’erronea ricostruzione delle mansioni: secondo l’impresa, il lavoratore aveva svolto attività proprie del quarto livello, senza autonomia decisionale, senza responsabilità qualificata e senza occuparsi dell’approvvigionamento merci, che sarebbe stato gestito dalla sede centrale. L’impresa sosteneva inoltre che l’Ispettorato non avesse provato lo svolgimento effettivo, pieno, continuativo e prevalente di mansioni superiori né avesse effettuato il necessario raffronto tra le attività concretamente svolte e le declaratorie del terzo e del quarto livello contrattuale.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato accolto, con assorbimento dei primi due motivi, e sono stati annullati il verbale di disposizione e il silenzio-rigetto impugnati. Il TAR ha esaminato le dichiarazioni raccolte dagli ispettori, rilevando che esse dimostravano essenzialmente lo svolgimento di attività di post-vendita e assistenza ai clienti per prodotti difettosi, nonché, sulla base di una sola dichiarazione generica e riferita a un periodo imprecisato, una pregressa attività di ordinazione della merce. Tali elementi non erano sufficienti a dimostrare l’attribuzione di mansioni riconducibili al terzo livello del CCNL. In particolare, l’Ispettorato aveva richiamato la formula dell’“autonomia operativa” propria della declaratoria del terzo livello senza dimostrare quali scelte decisionali il lavoratore assumesse concretamente. Mancava inoltre un raffronto specifico e critico tra le mansioni accertate, la declaratoria del livello superiore e l’organizzazione aziendale, nonché una spiegazione del perché le attività svolte fossero caratterizzanti del terzo livello e non compatibili con il quarto. Il TAR ha ritenuto insufficiente anche la prova della decorrenza dal novembre 2006, poiché le dichiarazioni indicavano lo svolgimento dell’attività di post-vendita soltanto da circa quattro o cinque anni. L’atto risultava quindi viziato da difetto di istruttoria e connesso difetto di motivazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione: quanto alla sanzione pecuniaria, la controversia relativa all’ordinanza-ingiunzione spetta funzionalmente al giudice del lavoro, davanti al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; il TAR ha confermato la non impugnabilità, davanti al giudice amministrativo, del verbale ispettivo non dispositivo. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità fattuale e giuridica della controversia.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004
Consente l’adozione della disposizione ispettiva; il relativo provvedimento deve essere sostenuto da un’istruttoria idonea a dimostrare le mansioni superiori e da una motivazione concreta.
art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004
ricorso ... avverso il verbale dispositivo
Prevede il ricorso amministrativo contro il verbale di disposizione; nel caso concreto il silenzio-rigetto è stato annullato per l’illegittimità derivata del verbale.
art. 13, comma 1, d.lgs. 124/2004
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
Disciplina il verbale ispettivo di accertamento; il verbale non dispositivo non è autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo secondo il principio richiamato dal TAR.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della diversa qualificazione professionale.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato in relazione alla durata del procedimento ispettivo; la relativa censura è stata assorbita.
art. 16 l. 689/1981
È stato richiamato per la contestazione dell’illecito conseguente alla mancata ottemperanza al verbale di disposizione; la controversia sulla sanzione è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice del lavoro.
art. 2103 c.c.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta
Il giudice richiama il procedimento in tre fasi per l’inquadramento: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e raffronto tra i due risultati; le mansioni superiori devono essere effettive, piene, continuative e accompagnate da responsabilità, autonomia e iniziativa proprie della qualifica superiore.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione della domanda dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Un verbale ispettivo che impone al datore di lavoro il superiore inquadramento di un dipendente deve fondarsi su un’istruttoria idonea a dimostrare le mansioni concretamente svolte, la loro effettività, pienezza, continuità e prevalenza, nonché l’assunzione della responsabilità e dell’autonomia proprie del livello superiore.
- Per accertare il superiore inquadramento occorre svolgere un procedimento comparativo articolato nell’accertamento delle attività effettivamente svolte, nell’individuazione delle declaratorie del contratto collettivo applicabili e nel concreto raffronto tra mansioni e profilo professionale superiore.
- Il mero svolgimento di attività di assistenza post-vendita e gestione di prodotti difettosi non dimostra, di per sé, l’autonomia operativa e le responsabilità decisionali necessarie per l’inquadramento al livello superiore, se non sono specificate le scelte concretamente rimesse al lavoratore.
- L’amministrazione non può limitarsi a riprodurre la declaratoria contrattuale del livello superiore: deve spiegare, con riferimento all’organizzazione del datore di lavoro, perché le mansioni accertate siano caratterizzanti del livello superiore e non compatibili con il livello formalmente attribuito.
- La decorrenza del superiore inquadramento imposta con un verbale ispettivo deve essere sorretta da elementi istruttori specifici; dichiarazioni riferite soltanto a un periodo recente o indeterminato non giustificano una decorrenza risalente nel tempo.
- La controversia relativa alla sanzione amministrativa irrogata mediante ordinanza-ingiunzione per l’omessa ottemperanza a una disposizione ispettiva appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro; la domanda può essere riproposta davanti a tale giudice nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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