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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13387/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma delle condanne per i delitti di cui agli artt. 640 e 455 c.p.; contestazione della mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (si deduceva violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione, con rilievo sui precedenti penali e sulla precarietà lavorativa/finanziaria dell'imputata) e richiesta di riclassificazione del fatto ai sensi dell'art. 457 c.p. (buona fede nella detenzione di monete falsificate).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente motivato il diniego delle pene sostitutive valorizzando congiuntamente i precedenti penali "significativi" della Silvestro e la sua marcata precarietà lavorativa, elementi idonei a fondare una prognosi negativa sulla capacità di adempiere alle prescrizioni delle pene alternative. Quanto alla riclassificazione ex art. 457 c.p., la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza della falsità delle monete (molteplicità delle banconote contraffatte, mancanza di indicazioni sulla provenienza), escludendo la buona fede e confermando la fattispecie di cui all'art. 455 c.p. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    "deicriteri indicati dall'art. 133 del codice penale"

    Il giudice che valuta l'applicazione di una pena sostitutiva deve tener conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; la norma, nella versione novellata dal d.lgs. n.150/2022, richiede che si valuti quale pena sia più idonea alla rieducazione e se sia possibile applicare una sostitutiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di determinazione della pena, in particolare la valutazione della finalità rieducativa; i precedenti penali vanno considerati non per escludere a priori il beneficio ma per valutare l'efficacia e l'idoneità della pena sostitutiva rispetto alla rieducazione.

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Individua le condizioni ostative alla sostituzione penale riferite alle circostanze del reato; non esclude che il giudice prenda in considerazione i precedenti penali ai fini della prognosi sull'adempimento delle prescrizioni della pena sostitutiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Ha novellato l'art. 58 della legge n. 689/1981; la Corte interpreta la riforma come inserita in un quadro che mantiene l'obbligo di riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. nella valutazione delle pene sostitutive.

  • art. 455 cod. pen.

    Regola l'introduzione e la messa in circolazione di monete contraffatte; la Corte ha ritenuto soddisfatti gli elementi della consapevolezza della falsità e dell'intenzione di frodare, applicando questo articolo.

  • art. 457 cod. pen.

    Prevede l'ipotesi di detenzione di monete falsificate in buona fede; la Corte ha escluso l'applicabilità per la ricorrente, ritenendo che la pluralità delle banconote contraffatte e l'assenza di spiegazioni sulla provenienza dimostrino la consapevolezza della falsità.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sul reato di truffa; la condanna per questo reato è stata confermata dai giudici di merito e non è stata ritenuta censurabile in cassazione nel motivo proposto.

Massime di principio

  • Nel valutare l'applicazione di pene sostitutive il giudice deve seguire i criteri dell'art. 133 c.p.; i precedenti penali possono essere considerati non tanto per negare il beneficio per merito ma per valutare l'efficacia della pena sostitutiva e la possibilità di rieducazione.
  • La sola esistenza di precedenti non è automaticamente ostativa, ma una pluralità o precedenti significativi e recenti, congiunti ad altre circostanze (es. precarietà lavorativa), possono giustificare una prognosi negativa e il diniego della pena alternativa.
  • Per la qualificazione del reato relativo a monete contraffatte, la pluralità delle banconote contraffatte e la mancanza di indicazioni sulla provenienza sono indici rilevanti della consapevolezza della falsità e dell'intenzione di immetterle in circolazione, escludendo la buona fede ex art. 457 c.p.
  • I motivi generici, non specifici o manifestamente infondati sono probabilmente inammissibili in sede di legittimità; l'attenuazione o riqualificazione del reato richiede elementi processuali concreti contrari alla ricostruzione dei giudici di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.

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