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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26562/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti, previa riqualificazione del fatto nella forma di lieve entità. I motivi articolati erano quattro, ma il testo disponibile consente di ricostruire soprattutto che con i primi due/quattro motivi si contestava: la destinazione della sostanza a uso personale e, di riflesso, la sussistenza della finalità di spaccio; la ritenuta incompatibilità tra la destinazione allo spaccio e il riconoscimento della lieve entità; la rilevanza attribuita al frazionamento della sostanza. La censura, secondo la Corte, mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi di merito e riproponeva argomenti già dedotti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali e dirette a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, oltre che reiterative delle censure già svolte in appello. Ha giudicato non illogica la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il quantitativo di sostanza detenuta, idoneo al ricavo di 265 dosi medie, e le modalità di frazionamento, elementi incompatibili con l'uso esclusivamente personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disposizione richiamata per la qualificazione del fatto come detenzione/condotta di lieve entità in materia di stupefacenti, a seguito di riqualificazione del fatto da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano una nuova valutazione del materiale probatorio o che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello.
  • La contestazione della destinazione dello stupefacente a uso personale può essere disattesa quando il giudice di merito valorizzi in modo logico il quantitativo detenuto e le modalità di confezionamento o frazionamento, se tali elementi sono incompatibili con l'uso esclusivamente personale.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità non è incompatibile, di per sé, con l'accertamento della finalità di spaccio, potendo coesistere con la ricorrenza di un episodio penalmente rilevante ma meno grave.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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