Cassazione Civile, Ordinanza n. 31090/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio nel 2013 per l'imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza del Tribunale di Ferrara del 11 luglio 2013. L'Amministrazione aveva rideterminato in autotutela l'importo e applicato l'imposta in misura proporzionale del 3% sulla somma che la società risultava tenuta a corrispondere al fallimento di una cooperativa, ritenendo che la pronuncia avesse effetti assimilabili a una revocatoria fallimentare e comportasse un trasferimento di ricchezza. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, osservando che non si trattava di una pura revocatoria fallimentare ma di un ripristino della situazione patrimoniale precedente al pagamento, senza trasferimento di ricchezza, con conseguente imponibilità in misura fissa. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 67, comma 2, della legge fallimentare ante riforma e dell'art. 8, comma 1, lett. b) ed e), della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato la sentenza del Tribunale di Ferrara come mero ripristino patrimoniale anziché come revocatoria fallimentare, con conseguente erronea applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito e a proporre una diversa lettura della sentenza del Tribunale di Ferrara, operazione preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha osservato che la censura non confutava specificamente l'affermazione decisiva della CTR e non rispettava il principio di autosufficienza, non essendo stata riportata la sentenza presupposta. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata perché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto o la ricostruzione della fattispecie compiuta dal giudice di merito.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l'indicazione delle norme violate e specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti sulle ragioni del denunciato contrasto.
art. 67, comma 2, legge fallimentare ante modifica della legge n. 80 del 2005
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la natura revocatoria della pronuncia del Tribunale di Ferrara.
art. 8, comma 1, lett. b) ed e), parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica in modo specifico e intellegibile come la decisione impugnata contrasti con le norme invocate o con la loro interpretazione consolidata.
- Chi impugna in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e confutare specificamente l'affermazione decisiva posta a base della decisione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, rendendo possibile la verifica delle doglianze senza ricerca extra testuale degli atti o dei documenti rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2021 del 02/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →