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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Trascrizione del matrimonio contratto all'estero.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando al contribuente una plusvalenza imponibile derivante dalla vendita, entro cinque anni dall'acquisto, del diritto di abitazione su un immobile. Il contribuente sosteneva che la plusvalenza fosse esclusa da imposizione poiché l'immobile era stato adibito ad abitazione principale propria e della coniuge. A tal fine invocava il matrimonio contratto a Las Vegas nel 2003, non trascritto in Italia prima della vendita, mentre l'Agenzia riteneva che tale stato civile non fosse opponibile alla Pubblica Amministrazione in assenza di trascrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e la legittimità dell'accertamento fiscale. Pur riconoscendo che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non ha efficacia costitutiva e non incide sulla validità del matrimonio, il giudice ha ritenuto che essa svolga una funzione dichiarativa e di pubblicità legale. Pertanto, il contribuente non poteva opporre all'Amministrazione finanziaria lo stato di coniugato e i relativi effetti fiscali senza aver previamente reso conoscibile tale situazione mediante trascrizione. Le spese del grado d'appello, pari a euro 2.500,00, sono state poste a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni

    La norma qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di immobili acquistati da non più di cinque anni, salvo l'esclusione per le unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra acquisto e cessione.

  • Norme italiane sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni celebrati all'estero

    La trascrizione del matrimonio contratto all'estero non ha efficacia costitutiva di diritti

    La trascrizione non crea né rende valido il matrimonio, ma assicura la conoscenza legale del rapporto e consente di collegare ad esso effetti giuridici nell'ordinamento italiano, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Un matrimonio celebrato validamente all'estero può essere valido anche senza trascrizione in Italia, ma la mancata trascrizione può impedire di farne valere gli effetti giuridici o fiscali nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi.
  • Quando un'agevolazione fiscale dipende dallo stato civile o dalla situazione familiare, è necessario che tale situazione sia previamente documentata e resa opponibile all'Amministrazione mediante gli adempimenti pubblicitari richiesti.
  • La validità sostanziale di un rapporto giuridico e la sua opponibilità ai terzi sono profili distinti: l'assenza di trascrizione non elimina necessariamente il diritto, ma può impedire di dimostrarlo o utilizzarlo in una specifica procedura amministrativa o fiscale.
  • Per escludere la tassazione di una plusvalenza immobiliare invocando l'uso dell'immobile come abitazione principale, occorre provare sia l'effettiva destinazione abitativa sia, quando rilevante, la situazione familiare sulla quale si fonda l'agevolazione.

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