Cassazione Penale, Sentenza n. 00541/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva applicato gli arresti domiciliari: il ricorrente deduceva violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., sostenendo l'inesistenza del pericolo di reiterazione dei reati e, comunque, la sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari (per l'episodicità del reato di resistenza e l'impossibilità di reiterare il reato di evasione a causa del "fine pena").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della censura: il motivo denunciava solo in termini generici la violazione delle norme indicate senza specificare le ragioni di diritto e la parte dell'ordinanza contestata, limitandosi a una rivalutazione delle esigenze cautelari, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo comunque che non sussistessero elementi per imputare colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale ad adiire per la misura cautelare; qui rilevato come base dell'intervento del Tribunale di Bari su appello del PM.
artt. 385, 337, 582-585 comma 1, 576, n. 1) e 5-bis cod. pen.
Elencazione dei reati per i quali è stata applicata la misura cautelare (resistenza, altri delitti e ipotesi di reato correlate all'evasione/condotte violente).
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte rileva che l'invocazione della norma è generica se non accompagnata dall'esposizione delle ragioni concrete di censura.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte richiede che le violazioni siano specificamente indicate e motivate rispetto al provvedimento impugnato.
Sez. 5, Sentenza n. 7473 del 06/05/1977 (Rv. 136180-01)
Precedente della Corte che afferma l'inammissibilità per genericità del ricorso che contenga la sola affermazione di violazione di norme senza indicazione delle ragioni della censura e della parte impugnata; richiamato a sostegno della declaratoria di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicato dalla Corte per fissare il versamento di euro 3.000, pur ritenendo assente la colpa grave del ricorrente.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie; la Corte osserva che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla sentenza.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve specificare le ragioni della censura e indicare la parte precisa del provvedimento impugnato: la mera affermazione di violazione di articoli di legge è generica e porta all'inammissibilità.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di fatto o per riconsiderare in via di merito l'attualità delle esigenze cautelari; le contestazioni sulla necessità della misura devono essere motivate con errori di diritto o vizi di motivazione ben individuati.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è essenziale collegare i rilievi di diritto alle specifiche affermazioni del giudice (omissioni, contraddizioni o illogicità nella motivazione) e non limitarsi a deduzioni meramente fattuali sull'assenza di pericolo di reiterazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento in favore della Cassa delle ammende; tale sanzione può essere mitigata se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Per contestare misure cautelari conviene curare la fase di merito (istanze al giudice del riesame o gradi di merito) e, in Cassazione, puntare su errori di diritto, violazioni formali o vizio di motivazione chiaramente individuabile.
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