Sentenza del 13/03/2017 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
REGISTRO - VALORE TERRENI - RIVALUTAZIONE - IMPOSTA SOSTITUTIVA - Accertabilità del valore - Non ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva corrisposto l'imposta sostitutiva e adempiuto alle condizioni previste per la rivalutazione del terreno: aveva predisposto una perizia asseverata prima della cessione, aveva indicato nell'atto gli estremi della perizia e aveva dichiarato un valore non inferiore a quello risultante dalla perizia. La controversia riguardava quindi la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare un valore del terreno superiore a quello rideterminato secondo la procedura di rivalutazione.
La decisione
La sentenza ha escluso la possibilità di accertare un maggior valore del terreno quando il contribuente abbia regolarmente completato gli adempimenti della rivalutazione e pagato l'imposta sostitutiva. Il valore rideterminato costituisce infatti il valore normale minimo di riferimento anche ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale; pertanto, l'accertamento di un valore superiore non è ammesso in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 7, comma 6, legge n. 448/2001
La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
Quando il contribuente ha validamente rivalutato il terreno, pagando l'imposta sostitutiva e rispettando gli adempimenti formali richiesti, il valore risultante dalla rivalutazione opera come valore minimo di riferimento anche per l'imposta di registro e per le imposte ipotecaria e catastale. L'Amministrazione non può quindi accertare un maggior valore sulla base del solo fatto che il terreno sarebbe stato ceduto a un valore superiore.
Massime di principio
- La rivalutazione del valore di un terreno produce effetti anche ai fini dell'imposta di registro, non soltanto ai fini delle imposte sui redditi.
- Per beneficiare della protezione derivante dalla rivalutazione è necessario rispettare cumulativamente gli adempimenti previsti: pagamento dell'imposta sostitutiva, perizia asseverata precedente alla cessione e indicazione nell'atto del valore non inferiore a quello periziato.
- Se la rivalutazione è valida e completa, il valore periziato costituisce il valore normale minimo di riferimento e non può essere superato mediante un accertamento di maggior valore ai fini delle imposte indirette.
- La tutela può venir meno se la perizia è successiva alla cessione, se il valore dichiarato nell'atto è inferiore a quello periziato, se l'imposta sostitutiva non è stata pagata o se mancano altri requisiti essenziali della procedura.
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