Sentenza n. 10897/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della delibera AGCOM n. 478/24/CONS del 26.11.2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online” (doc. 1) e del relativo allegato A (“Relazione tecnico-finanziaria”) (doc. 2), pubblicati sul sito web dell’Autorità in data 10.2.2025; - della delibera n. 27/25/CONS del 22.1.2025, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025” (doc. 3), e dei relativi allegati A (“Contributo Agcom – Anno 2025”) e B (“Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025”) (doc.ti 4 e 5), pubblicati sul sito dell’Autorità in data 10.2.2025; - di ogni altro atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso ai, precedenti, inclusa tra gli altri la delibera n. 200/21/CONS recante “[m]odifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione” a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”” (doc. 6); nonché per l’accertamento della non debenza del contributo per l’anno 2025 di cui alla delibera AGCOM n. 478/24/CONS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere AGCOM n. 478/24/CONS e n. 27/25/CONS, concernenti la determinazione e le modalità di versamento del contributo AGCOM per l'anno 2025 a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca online, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore online)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'assoggettamento al contributo AGCOM per l'anno 2025, pur non essendo stabilita in Italia. Ha dedotto, in particolare, la violazione del principio del Paese d'origine e della libera circolazione dei servizi sanciti dall'art. 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE, nonché del primato del diritto dell'Unione europea; la violazione della direttiva 2000/31/CE e dell'art. 3 del d.lgs. n. 70/2003, con richiesta di disapplicazione della normativa nazionale posta a fondamento dell'obbligo contributivo; la violazione della direttiva (UE) 2015/1535 per omessa notifica alla Commissione europea del decreto nazionale di riferimento; la violazione della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 56 TFUE; nonché eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e violazione del principio di proporzionalità. L'AGCOM ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la propria dichiarata acquiescenza a precedenti pronunce del TAR Lazio, ma la ricorrente si è opposta, rilevando la mancata formalizzazione dell'acquiescenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, poiché la dedotta acquiescenza dell'AGCOM non era stata formalizzata e la ricorrente aveva manifestato la permanenza dell'interesse alla decisione. Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente la censura relativa al principio del Paese d'origine. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 30 maggio 2024, cause riunite C-664/22 e C-666/22, e la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto che l'art. 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE osti all'imposizione, da parte dello Stato membro di destinazione, di obblighi generali e astratti a un prestatore di servizi della società dell'informazione stabilito in altro Stato membro, inclusi l'obbligo di versare un contributo economico e gli obblighi connessi di registrazione e comunicazione di informazioni. Ha escluso che la natura tributaria del contributo potesse sottrarlo all'ambito applicativo della direttiva, rilevando che la Corte di giustizia aveva già valutato la misura alla luce della direttiva e ne aveva affermato l'incompatibilità. Il TAR ha quindi disapplicato l'art. 1, comma 517, della legge n. 178 del 2020 nella parte in cui assoggetta al contributo anche i fornitori non stabiliti in Italia, ha annullato le delibere AGCOM n. 478/24/CONS e n. 27/25/CONS nei limiti indicati in motivazione e ha accertato la non debenza del contributo per l'anno 2025. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, paragrafi 2 e 4, direttiva 2000/31/CE
L'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE ... deve essere interpretato nel senso che: esso osta a provvedimenti nazionali di carattere generale e astratto con cui uno Stato membro impone al fornitore di un servizio della società dell'informazione stabilito in un altro Stato membro ... un obbligo di versare un contributo economico
La norma esprime il principio del Paese d'origine e impedisce allo Stato membro di destinazione di imporre al prestatore stabilito in altro Stato membro obblighi generali e astratti ulteriori rispetto a quelli applicati dallo Stato di stabilimento, compreso un obbligo contributivo.
art. 1, comma 517, legge n. 178 del 2020
fornitori di servizi di intermediazione on line e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti in Italia
La disposizione è stata disapplicata, per contrasto con il diritto dell'Unione europea, nella parte in cui include tra i soggetti obbligati al contributo i fornitori non stabiliti in Italia.
art. 3 d.lgs. n. 70/2003
È stato richiamato quale norma nazionale attuativa del principio del Paese d'origine, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente.
art. 56 TFUE
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla libera prestazione dei servizi e al divieto di misure restrittive.
direttiva 2006/123/CE
È stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla libera circolazione dei servizi e alla contestata restrizione derivante dall'obbligo contributivo.
direttiva (UE) 2015/1535
È stata richiamata dalla ricorrente per dedurre l'omessa notifica alla Commissione europea del decreto nazionale di riferimento; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Il principio del Paese d'origine sancito dall'art. 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE osta all'imposizione, da parte dello Stato membro in cui il servizio è offerto, di obblighi generali e astratti a carico di un prestatore di servizi della società dell'informazione stabilito in altro Stato membro, quando tali obblighi si aggiungono a quelli applicati dallo Stato di stabilimento.
- Tra gli obblighi incompatibili con il principio del Paese d'origine rientra anche il versamento di un contributo economico imposto dall'autorità dello Stato membro di destinazione, unitamente a eventuali obblighi di registrazione o comunicazione di informazioni.
- La qualificazione interna di una misura come contributo tributario non ne esclude automaticamente la sottoposizione al diritto dell'Unione: quando la Corte di giustizia ne abbia valutato la compatibilità con la direttiva 2000/31/CE, la misura non può essere sottratta all'ambito applicativo della direttiva invocandone unilateralmente la natura fiscale.
- Il giudice amministrativo nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione europea e annullare gli atti amministrativi fondati su tale norma, nei limiti della contrarietà accertata.
- La dichiarata acquiescenza dell'amministrazione a precedenti pronunce non determina, da sola, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso se non risulta formalizzata e il ricorrente manifesta un interesse attuale alla decisione.
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