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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40537/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva convalidato l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria (art. 384-bis c.p.p.) nei confronti di Mannino per il reato di tentata estorsione in danno dei genitori. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 384-bis, 391 e 178 lett. c), sostenendo l'illegittimità dell'intervento di polizia (misura non prevista per la fattispecie contestata nell'elenco dell'art. 282-bis, comma 6 c.p.p.) e la mancanza dell'autorizzazione scritta del pubblico ministero; inoltre si evidenziava l'interesse a impugnare per gli effetti pregiudizievoli della misura (deprivazione del domicilio e iscrizione a precedenti di polizia). La difesa ha poi prodotto memoria riportando l'annullamento del titolo cautelare da parte del Tribunale del riesame per intervenuta non punibilità ex art. 649 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo (e quindi ha assorbito il secondo). Ha affermato che il GIP, nella convalida dell'allontanamento d'urgenza disposto dalla polizia ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p., deve verificare la legittimità dell'operato delle forze di polizia rispetto allo stato di flagranza e alla riconducibilità del reato a quelli espressamente indicati dall'art. 282-bis, comma 6 c.p.p.; nel caso di specie la fattispecie contestata (tentata estorsione) non rientrava nell'elenco tassativo e la disposizione alternativa (comma 2-bis dell'art. 384-bis, introdotto dalla legge 24.11.2023 n.168) riguarda misure adottate dal pubblico ministero con decreto motivato, non misure disposte dalla polizia. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.

Norme richiamate

  • art. 384-bis cod. proc. pen.

    Regola l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare; la Cassazione distingue tra l'allontanamento disposto dalla polizia (soggetto a convalida e ai limiti previsti dall'art. 282-bis, comma 6) e l'ipotetico ricorso al comma 2-bis (introdotto dalla legge 24.11.2023 n.168) che concerne misure disposte dal pubblico ministero con decreto motivato.

  • art. 282-bis, comma 6 cod. proc. pen.

    Contiene l'elenco tassativo dei reati in relazione ai quali può essere giustificato l'intervento di polizia e l'allontanamento d'urgenza; il GIP deve verificare che il reato contestato rientri in tale elenco per convalidare l'allontanamento disposto dalla polizia.

  • art. 282-bis, comma 6 (riferimento alla giurisprudenza)

    La Corte, richiamando orientamento precedente, sottolinea che la legittimità dell'operato della polizia va valutata con riferimento allo stato di flagranza e alla tipologia del reato elencato dall'art. 282-bis, comma 6.

  • art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle ragioni di cassazione; il ricorso denunciava violazioni delle norme sul procedimento di convalida e sulla legittimità dell'allontanamento, profilo che la Corte ha ritenuto fondato.

  • art. 649 cod. pen.

    Riferito dalla difesa come motivo successivo di non punibilità che ha determinato l'annullamento del titolo cautelare in sede di riesame; la Corte ha preso atto della vicenda (annullamento in sede di riesame) anche se il motivo principale di cassazione era di carattere procedurale/interpretativo.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla trattazione orale: le parti non avevano richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.

  • art. 391 e art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)

    Articoli richiamati nel motivo di ricorso; la Corte ha però ritenuto risolutivo il primo profilo relativo alla illegittimità della convalida per mancata corrispondenza tra fattispecie contestata e elenco dell'art. 282-bis, assorbendo gli altri profili.

Massime di principio

  • L'allontanamento d'urgenza disposto dalla polizia richiede, ai fini della convalida da parte del GIP, che l'intervento sia compatibile con lo stato di flagranza e con l'elenco tassativo dei reati di cui all'art. 282-bis, comma 6 c.p.p.; in assenza di tali presupposti l'atto è viziato e annullabile.
  • La disciplina introdotta dal comma 2-bis dell'art. 384-bis (legge 24.11.2023 n.168) riguarda misure disposte dal pubblico ministero con decreto motivato e non può essere utilizzata per giustificare un provvedimento di allontanamento originato dalla polizia senza il relativo decreto o autorizzazione del PM.
  • La mancata autorizzazione scritta del pubblico ministero (quando richiesta dalla norma per la specifica fattispecie) o l'erronea qualificazione del reato possono determinare la nullità del provvedimento di allontanamento e giustificano l'interesse dell'indagato a impugnare, anche se la misura non ha natura coercitiva, per gli effetti pratici (perdita del domicilio, iscrizione a precedenti di polizia).
  • Nel sindacare la convalida il GIP deve effettuare un controllo effettivo della legittimità dell'operato della polizia, non limitandosi a ratificare formale l'atto, valutando sia la sussistenza dei presupposti di fatto (flagranza, pericolo) sia la corrispondenza della fattispecie al catalogo legislativo previsto.
  • Se in sede di riesame o di merito emerge una causa di estinzione o di non punibilità (es. art. 649 c.p.) il titolo cautelare può essere annullato e ciò incide sull'efficacia degli atti successivi; in situazioni analoghe è utile verificare tempestivamente eventuali sviluppi in sede di riesame per la strategia difensiva.

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