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Sentenza

Sentenza n. 3636/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 648/2025 del 28 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ed era stato condannato il Ministero a costituire la carta e ad accreditarvi complessivamente euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito né ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione e l’amministrazione non aveva provato di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione della carta elettronica e emissione dei buoni elettronici per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni in caso di ulteriore inottemperanza, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio necessarie. Il compenso del commissario, pari a euro 1.000,00, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza nei confronti dell’amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    degli interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199(4), dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    È richiamato dal titolo giudiziale, cui il Ministero deve conformarsi, per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il giudicato sia passato in cosa giudicata, sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle amministrazioni e l’amministrazione non dimostri di aver eseguito gli obblighi derivanti dal titolo, affinché il giudice dichiari l’obbligo di esecuzione.
  • Quando il giudicato impone l’attribuzione di un beneficio economico mediante una specifica modalità amministrativa, l’amministrazione deve conformarsi puntualmente al contenuto dispositivo e motivazionale del titolo, comprendendo anche gli accessori economici espressamente riconosciuti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando l’esercizio della funzione sostitutiva all’inutile decorso del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, quando indispensabili per assicurare l’adempimento dell’obbligo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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