Sentenza del 11/05/2016 n. 9537 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di definizione della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002. La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'omesso versamento del saldo IRAP e dell'IVA annuale, notificata il 25 luglio 2002, soltanto il 30 dicembre 2002, quando il termine per impugnarla era ormai scaduto e immediatamente prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono. L'Agenzia sosteneva che la lite fosse stata artificiosamente precostituita e che la cartella, concernendo somme dichiarate e non versate, non costituisse un atto impositivo definibile ai sensi dell'art. 16.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la società avesse abusato del diritto di agire in giudizio mediante un'impugnazione consapevolmente tardiva, proposta al solo scopo di creare una formale pendenza della lite e accedere al condono pagando una quota dell'imposta. La Corte ha considerato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il diniego di condono. La società è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 2.700 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
Definizione delle liti fiscali pendenti
La definizione agevolata presuppone una lite effettivamente pendente e non una controversia creata artificialmente mediante un'impugnazione tardiva o abusiva.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Definizione dei ritardati od omessi versamenti
Per i ritardati o omessi versamenti era prevista una specifica procedura di definizione, distinta da quella delle liti pendenti, che richiedeva il pagamento integrale delle imposte per ottenere il condono delle sanzioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Controllo delle dichiarazioni
La disposizione disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti non versate; il relativo richiamo non è stato esaminato nel merito perché il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede
L'utilizzo strumentale del processo per ottenere un beneficio fiscale, anziché per una reale esigenza di tutela, viola i principi di correttezza e buona fede nei rapporti tributari.
Codice di procedura civile, art. 88
Dovere di lealtà e probità
La parte deve agire nel processo con lealtà e probità; la creazione artificiosa di una lite pendente è incompatibile con tale obbligo.
Costituzione, art. 111
Il processo non può essere utilizzato in modo distorto per conseguire finalità estranee alla tutela giurisdizionale, come l'accesso indebito a un condono.
Massime di principio
- Una lite fiscale non è necessariamente definibile con un condono solo perché formalmente pendente: il giudice può verificare se la pendenza sia reale o sia stata creata artificiosamente.
- L'impugnazione proposta oltre il termine di legge, senza una plausibile giustificazione e in prossimità dell'entrata in vigore di una disciplina agevolativa, può essere qualificata come abuso del diritto processuale.
- Quando la pretesa tributaria riguarda imposte dichiarate ma non versate, occorre verificare se la normativa agevolativa preveda una procedura specifica diversa dalla definizione delle liti pendenti.
- Non è possibile utilizzare il processo come strumento per ottenere un condono più favorevole rispetto a quello previsto per la specifica violazione commessa.
- La violazione dei termini di impugnazione può incidere non solo sull'ammissibilità del ricorso, ma anche sulla possibilità di invocare successivamente una definizione agevolata della controversia.
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