Sentenza n. 78/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto della Questura di Bologna, emesso nel procedimento amministrativo Cat. A.12/IMM/2025/L.P.2 il 14 ottobre 2025 e notificato al ricorrente dalla Questura di Bologna, Ufficio Immigrazione, in data 20 ottobre 2025, il quale ha dichiarato irricevibile l'istanza intesa all'ottenimento della conversione da permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Bologna che ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido dal 15 gennaio 2025 al 14 ottobre 2025, aveva presentato il 1° agosto 2025, prima della scadenza, una domanda di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato l’istanza irricevibile perché presentata direttamente alla Questura anziché trasmessa telematicamente allo Sportello unico per l’immigrazione, secondo la sequenza procedimentale ritenuta applicabile: inoltro al SUI, acquisizione del parere dell’Ufficio immigrazione, convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e successiva consegna del modello 209, il cosiddetto kit postale, da inoltrare alla Questura. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, nonché la violazione della normativa applicabile alla conversione del permesso di soggiorno. In particolare, ha contestato che l’errata individuazione dell’autorità destinataria potesse determinare l’irricevibilità della domanda e ha sostenuto la sussistenza dei requisiti per la conversione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ordinando all’amministrazione di rinnovare il procedimento. In primo luogo, ha ritenuto illegittima l’omissione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. Il provvedimento di irricevibilità, quando costituisce la ragione ostativa all’accoglimento della domanda, deve essere equiparato a un diniego o comunque a una conclusione negativa del procedimento; pertanto, anche in presenza di manifesta irricevibilità, l’amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi, eventualmente mediante comunicazione semplificata. Tale comunicazione avrebbe consentito al richiedente di correggere tempestivamente l’errore e ripresentare la domanda all’autorità competente. In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto che la mancata preventiva presentazione del modello VB presso lo Sportello unico per l’immigrazione non potesse determinare l’irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale. La disponibilità della quota non costituisce un onere del richiedente, il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti generali per il rilascio del titolo. Sarebbe spettato alla Questura trasmettere la documentazione alla Prefettura per acquisire il necessario parere e verificare la sussistenza delle condizioni di legge. Le spese sono state compensate, poiché l’originario errore nella sequenza procedimentale era imputabile allo straniero.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche quando l’amministrazione intenda dichiarare l’irricevibilità dell’istanza, se tale dichiarazione determina una conclusione negativa e non satisfattiva del procedimento; la comunicazione consente al privato di superare l’ostacolo procedimentale.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
l'amministrazione, laddove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, ha l'onere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche se redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
Anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso e, trattandosi di conclusione negativa del procedimento, deve previamente comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis.
Massime di principio
- La dichiarazione di irricevibilità di un’istanza, quando impedisce l’accoglimento della domanda e definisce negativamente il procedimento, è sostanzialmente equiparabile a un diniego ai fini dell’art. 10-bis l. 241/1990; l’amministrazione deve pertanto comunicare preventivamente i motivi ostativi, anche mediante una comunicazione semplificata.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è rilevante quando avrebbe consentito all’interessato di correggere l’errore procedimentale e ripresentare tempestivamente l’istanza all’autorità competente.
- Nella conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, la preventiva presentazione del modello VB presso lo Sportello unico per l’immigrazione e la disponibilità della quota non costituiscono, secondo l’orientamento richiamato dal giudice, oneri a carico del richiedente tali da rendere irricevibile l’istanza.
- Quando la domanda di conversione è presentata all’autorità amministrativa comunque coinvolta nel procedimento, la Questura non può limitarsi a dichiararla irricevibile per l’errata individuazione dell’iter: deve trasmettere la documentazione alla Prefettura o allo Sportello unico per l’immigrazione competente, acquisire il necessario parere e verificare la sussistenza dei requisiti di legge.
- In presenza di un errore del richiedente nell’individuazione della corretta sequenza procedimentale, l’annullamento dell’atto per violazione dell’art. 10-bis comporta la rinnovazione del procedimento, senza automatica attribuzione del diritto al rilascio del titolo richiesto.
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