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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1041

Regolamento delegato (UE) 2024/1041 della Commissione, del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

Normativa europea32024R1041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato adotta il primo elenco dell’Unione dei PIC e dei PIR previsto dal regolamento (UE) 2022/869. L’elenco è articolato per corridoi e aree tematiche prioritarie e comprende progetti elettrici, offshore, idrogeno, reti intelligenti e CO2, oltre a specifiche interconnessioni con paesi terzi. Il testo chiarisce anche criteri di classificazione, trattamento di cluster e componenti accessorie, nonché il mantenimento dello status di PIC per Malta e Cipro. L’inserimento nell’elenco non sostituisce né condiziona le valutazioni ambientali e le autorizzazioni nazionali applicabili.

Modifica il regolamento (UE) 2022/869 inserendo il primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco in materia di infrastrutture energetiche transeuropee.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno di essi. Incide sui progetti di interesse comune (PIC) e sui progetti di interesse reciproco (PIR) rientranti nel quadro del regolamento (UE) 2022/869 nei settori dell’energia elettrica, delle reti offshore, dell’idrogeno, degli elettrolizzatori, dello stoccaggio energetico, delle reti intelligenti del gas e del trasporto di biossido di carbonio. Il regolamento riguarda i progetti elencati nell’allegato, compresi quelli sviluppati in cooperazione con paesi terzi; per i progetti in fase di sviluppo iniziale restano fermi gli obblighi in materia ambientale e autorizzativa, e l’inclusione nell’elenco non pregiudica gli esiti delle valutazioni d’impatto ambientale e dei procedimenti autorizzativi. Mantiene inoltre lo status di PIC per le interconnessioni di Malta e Cipro ai sensi della deroga dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/869.

Regolamento delegato (UE) 2024/1041: primo elenco dell’Unione dei PIC e dei PIR

Il regolamento delegato adotta il primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco previsto dal regolamento (UE) 2022/869 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. L’atto dà attuazione alla previsione secondo cui la Commissione doveva adottare il primo elenco entro il 30 novembre 2023 e consolida la selezione dei progetti ammessi sulla base della valutazione di sostenibilità, dei criteri di selezione e dell’approvazione degli Stati membri interessati.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2022/869 istituisce il quadro per l’individuazione, la pianificazione e la realizzazione dei PIC necessari per i corridoi e le aree prioritarie delle infrastrutture energetiche transeuropee, nonché dei PIR sviluppati con paesi terzi nei settori elettrico, idrogeno e CO2. Il presente regolamento delegato si colloca in tale sistema e rende operativo il primo elenco unionale, che funge da riferimento per l’accesso al regime TEN-E e per la classificazione dei progetti infrastrutturali rilevanti a livello europeo.

Iter di selezione dei progetti

I considerando precisano che i progetti proposti per l’inserimento nell’elenco sono stati prima sottoposti al criterio di sostenibilità obbligatorio previsto dal regolamento (UE) 2022/869. Solo i progetti che hanno dimostrato un solido contributo alla sostenibilità sono stati poi esaminati dai gruppi regionali, i quali hanno verificato il soddisfacimento dei criteri dell’articolo 4 del medesimo regolamento.

La Commissione ha inoltre valutato i progetti alla luce delle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 5. Gli elenchi regionali definitivi sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche e adottati il 25 ottobre 2023, dopo i pareri dell’ACER del 21 settembre 2023 sulla coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi costi-benefici tra le regioni. Prima dell’adozione degli elenchi regionali, tutte le proposte sono state approvate dagli Stati membri interessati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Struttura dell’elenco dell’Unione

L’allegato organizza i progetti per grandi corridoi geografici e aree tematiche prioritarie. I PIC e i PIR possono essere inclusi singolarmente oppure come parte di cluster, quando sono interdipendenti, potenzialmente concorrenti o concorrenti. Il testo definisce tre tipologie di cluster:

  • cluster interdipendenti, in cui la realizzazione simultanea di tutti i progetti è necessaria per conseguire i benefici a livello unionale;
  • cluster potenzialmente concorrenti, in cui il mercato determina se debbano essere realizzati tutti, alcuni o uno solo dei progetti;
  • cluster concorrenti, in cui è sufficiente la realizzazione di un solo progetto.

È previsto anche un corridoio generico, destinato a esigenze infrastrutturali significative individuate ma non adeguatamente soddisfatte dai progetti presentati.

Componenti accessorie e parti non ammissibili

L’allegato disciplina il trattamento delle sottostazioni e delle stazioni back-to-back per l’energia elettrica, nonché delle stazioni di compressione per il gas. Tali elementi sono considerati parte dei PIC/PIR se situati lungo le linee di trasmissione o accanto ai gasdotti; se invece non sono collocati in tale posizione, possono essere inseriti come PIC autonomi e figurare espressamente nell’elenco.

Il testo elenca inoltre alcune parti non ammissibili di taluni progetti, che non devono essere considerate parte dell’elenco dell’Unione, tra cui specifici tratti di linee o gasdotti e alcune funzionalità informatiche indicate per un progetto della categoria CO2.

Progetti che mantengono lo status di PIC: deroga per Malta e Cipro

In applicazione della deroga di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/869, la Commissione ha ricevuto la documentazione richiesta per l’interconnessione di Malta e per quella di Cipro. I progetti sono stati presentati nelle riunioni tecniche del gruppo regionale e la documentazione, ad eccezione dei segreti aziendali, è stata pubblicata. Di conseguenza, l’interconnessione di Malta e quella di Cipro, necessarie per collegare tali Stati membri alla rete transeuropea del gas, conservano lo status di progetti di interesse comune.

Rapporto con ambiente, VIA e autorizzazioni

Il regolamento sottolinea che l’inclusione nell’elenco dell’Unione non incide sull’esito delle procedure di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. Per i progetti in fase iniziale di sviluppo possono rendersi necessari studi di fattibilità economica e tecnica, nonché verifiche di conformità alla legislazione dell’Unione, in particolare ambientale. In tale contesto devono essere individuati, valutati e, se possibile, evitati o attenuati gli impatti negativi sull’ambiente, tenendo anche conto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Decorrenza, efficacia e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso resta applicabile fino all’entrata in vigore del regolamento delegato che istituirà il secondo elenco dell’Unione dei PIC e dei PIR. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adozione del primo elenco dell’Unione

L’articolo 1 approva il primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, contenuto nell’allegato del regolamento. L’elenco sostituisce, tramite l’allegato VII del regolamento (UE) 2022/869, il precedente allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013.

Entrata in vigore e durata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore fino all’entrata in vigore del regolamento delegato che istituisce il secondo elenco dell’Unione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Criteri di selezione e iter di approvazione

I considerando indicano che i progetti inseriti nell’elenco sono stati valutati secondo il criterio di sostenibilità previsto dal regolamento (UE) 2022/869 e, successivamente, secondo i criteri dell’articolo 4 del medesimo regolamento. Le proposte sono state approvate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e gli elenchi regionali definitivi sono stati adottati il 25 ottobre 2023 dopo i pareri di ACER del 21 settembre 2023.

Struttura dell’elenco: corridoi, aree prioritarie e cluster

L’allegato organizza i PIC e i PIR per corridoi geografici e aree tematiche prioritarie previste dal regolamento (UE) 2022/869. I progetti possono essere elencati singolarmente o come cluster di progetti interdipendenti, potenzialmente concorrenti o concorrenti; è previsto anche un corridoio generico per esigenze infrastrutturali significative non adeguatamente coperte dai progetti presentati.

Componenti accessorie e parti non ammissibili

Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate parte dei PIC/PIR se ubicate lungo le linee o accanto ai gasdotti; se non lo sono, possono essere elencate come PIC a sé stanti. L’allegato individua inoltre specifici tratti o elementi non ammissibili che non devono essere considerati parte dell’elenco dell’Unione.

Deroga per Malta e Cipro

In applicazione dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/869, l’interconnessione di Malta con la rete europea del gas e l’interconnessione di Cipro mantengono lo status di progetti di interesse comune, in quanto è stata presentata la documentazione richiesta e la relativa documentazione, salvo i segreti aziendali, è stata pubblicata.

Rapporto con la valutazione ambientale e le autorizzazioni

L’inserimento dei progetti nell’elenco dell’Unione non pregiudica l’esito dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. Per i progetti in fase iniziale possono essere necessari studi di fattibilità economica e tecnica, nonché la verifica di conformità alla legislazione dell’Unione, in particolare quella ambientale, con attenzione all’individuazione, valutazione, prevenzione o attenuazione degli impatti negativi e alle misure di adattamento climatico.

Come è indicizzato

Materieinfrastrutture energetiche transeuropeeenergia elettricaidrogenoambientetrasporto di biossido di carbonio

Testo integrale

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