Sentenza n. 1841/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento in data 18 maggio 2026 con il quale la dott.ssa -OMISSIS-, nella qualità di Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente in data 24 marzo 2026 ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad aver accesso - mediante rilascio di copia - alla documentazione richiesta e condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio dei documenti nel termine assegnato dal Tribunale, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento; e per la condanna della stessa Amministrazione resistente al pagamento della sanzione prevista all’art. 26 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del 18 maggio 2026 di accesso a documenti relativi al figlio minore, richiesti per esigenze difensive nel giudizio di revocazione relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato per revocazione il decreto della Corte d’Appello del 12 marzo 2024 che l’aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. Dopo avere ottenuto, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, la cartella sociale del minore, aveva appreso dal Comune l’esistenza di un distinto fascicolo intestato al padre e il 24 marzo 2026 aveva chiesto copia di sei categorie di documenti: comunicazioni tra servizi territoriali, relazioni e comunicazioni della cooperativa incaricata dell’educativa domiciliare, comunicazioni con il padre sulla gestione del minore e sui rapporti con la famiglia materna, diario dell’assistente sociale, verbali d’équipe e interservizi e pareri paterni di opposizione ad accessi. Il Comune ha negato l’accesso sostenendo che la richiesta riguardava un fascicolo sostanzialmente integrale, aveva carattere esplorativo e non era necessaria per la difesa; ha inoltre affermato che la ricorrente possedeva già la documentazione utile e che gli altri atti erano detenuti dall’Azienda sanitaria. In giudizio il Comune ha eccepito l’inammissibilità, per essere stata proposta un’azione di ottemperanza senza difesa tecnica, e l’irricevibilità, assumendo che il diniego fosse meramente confermativo della nota dell’11 febbraio 2026. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse concreto e attuale e la necessaria strumentalità dei documenti rispetto alla tutela della propria posizione nel giudizio civile. È inoltre sopravvenuto il rigetto per inammissibilità del ricorso per revocazione, ancora impugnabile; il Comune ha invocato tale circostanza per sostenere il venir meno dell’interesse all’accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni processuali del Comune: l’istanza del 24 marzo 2026 riguardava documenti di un fascicolo distinto, conosciuto solo con la nota dell’11 febbraio 2026, ed aveva avviato un autonomo procedimento di accesso; il diniego impugnato era quindi un nuovo provvedimento, non meramente confermativo, e il ricorso ex art. 116 c.p.a. era tempestivo. La difesa personale era ammessa nel rito dell’accesso. Il rigetto sopravvenuto del ricorso per revocazione non ha fatto venir meno l’interesse, trattandosi di decisione ancora sub judice e resa in materia di responsabilità genitoriale con efficacia rebus sic stantibus. Quanto ai documenti relativi al percorso del minore, il ricorso è stato dichiarato improcedibile: il Comune ha attestato che essi sono formati e detenuti esclusivamente dall’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, e la ricorrente non ha provato che il Comune ne avesse la concreta disponibilità, pur avendo dimostrato che alcune comunicazioni dell’ULSS gli erano pervenute. L’ordine di ostensione non può riguardare documenti non detenuti dall’amministrazione intimata. È stata dichiarata improcedibile anche la domanda relativa ai pareri paterni di opposizione, già versati in atti dal Comune. Il ricorso è stato invece accolto per le comunicazioni presenti nella cartella intestata al padre, limitatamente a quelle riguardanti il minore e pertinenti a questioni organizzative, accordi e orari di visita: il nesso di necessaria strumentalità con la difesa nel giudizio civile era stato adeguatamente allegato e non spettava al giudice dell’accesso anticipare la valutazione di ammissibilità o decisività probatoria. La richiesta era sufficientemente circoscritta e non costituiva controllo generalizzato. Il Comune deve consentire l’estrazione di copia entro trenta giorni, oscurando i dati personali del controinteressato e dei terzi estranei all’oggetto e alle esigenze difensive. In caso di inerzia, previa istanza della ricorrente, provvederà entro ulteriori trenta giorni il Prefetto, nominato commissario ad acta con facoltà di delega. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca. La ricorrente è stata inoltre condannata a versare € 300 al bilancio dello Stato per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali del ricorso e della memoria di replica: circa 37.600 caratteri a fronte del limite di 30.000 per il ricorso e circa 58.000 a fronte del limite di 10.000 per la replica.
Norme richiamate
artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990
L’art. 24, comma 7, della l. n.241/1990 garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.
L’accesso difensivo richiede un nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; nel caso concreto tale requisito sussiste per le comunicazioni organizzative riguardanti il minore. La riservatezza ordinaria del controinteressato cede nei limiti necessari alla difesa, con oscuramento dei dati estranei.
art. 116 c.p.a.
Il diniego del 18 maggio 2026 è stato correttamente impugnato con un ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. e, quindi, è infondata anche l’eccezione incentrata sulla mancanza della difesa tecnica, posto che nel rito dell’accesso la difesa personale è ammessa ai sensi dell’art. 23 c.p.a..
Il diniego adottato all’esito di un autonomo procedimento di accesso è impugnabile con il rito di cui all’art. 116 c.p.a.; nel relativo rito è ammessa la difesa personale.
art. 23 c.p.a.
Il diniego del 18 maggio 2026 è stato correttamente impugnato con un ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. e, quindi, è infondata anche l’eccezione incentrata sulla mancanza della difesa tecnica, posto che nel rito dell’accesso la difesa personale è ammessa ai sensi dell’art. 23 c.p.a..
Nel giudizio in materia di accesso documentale la parte può stare in giudizio personalmente, senza necessità di difesa tecnica.
art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, Allegato 2 al c.p.a.
Tenuto dunque conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali dell'atto, non preventivamente autorizzato, nonché della complessità della controversia, ai sensi dell'art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, dell'Allegato 2 al c.p.a., il Collegio ritiene congruo determinare in € 300,00 – corrispondente all’importo già dovuto per il pagamento del contributo unificato - la somma dovuta dalla parte ricorrente a titolo di sanzione per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti in questione.
Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti processuali può comportare una sanzione pecuniaria; la sua quantificazione tiene conto dell’entità del superamento e della complessità della controversia.
artt. 3, comma 3, 4, 6, 7 e 8 d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167
La suddetta violazione, introdotta per sanzionare il mancato rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, non può essere sanata ex post, dal momento che l’istanza di autorizzazione avrebbe dovuto essere formulata anteriormente al deposito del ricorso, a norma dell’articolo 6 del citato d.P.C.S., ciò che nella specie non è avvenuto, senza che la ricorrente abbia in alcun modo indicato i “gravi e giustificati motivi” che a mente del successivo articolo 7 possono legittimare un’autorizzazione successiva.
L’autorizzazione a superare i limiti dimensionali deve essere richiesta prima del deposito; un’autorizzazione successiva è possibile solo in presenza di gravi e giustificati motivi. Il superamento è valutato secondo i criteri di computo e le esclusioni previsti dal decreto.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale può riguardare soltanto documenti già formati e nella concreta disponibilità dell’amministrazione intimata. Se l’amministrazione dichiara in giudizio di non detenerli, non può essere ordinata l’ostensione, salvo che il richiedente dimostri, anche mediante presunzioni o indizi, che i documenti sono concretamente disponibili presso quell’amministrazione.
- Nell’accesso difensivo, il richiedente deve dimostrare, con valutazione prognostica ex ante, la necessaria strumentalità dei documenti rispetto alla situazione giuridica da tutelare. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione circa l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti come prova, riservata al giudice della controversia sostanziale.
- Una richiesta di accesso non è massiva o esplorativa quando individua una categoria documentale sufficientemente determinata sotto il profilo soggettivo, oggettivo e funzionale; non è necessario indicare gli estremi dei singoli documenti se il richiedente ne ignora il contenuto proprio perché ne domanda l’ostensione.
- Quando l’accesso difensivo riguarda documenti contenenti dati di un controinteressato, l’ostensione può essere limitata alle parti pertinenti alla finalità difensiva, con oscuramento dei dati personali del controinteressato e dei terzi estranei a tale oggetto.
- Un diniego adottato dopo una nuova istanza fondata su un elemento di conoscenza sopravvenuto, avviata con autonoma istruttoria e decisa con nuova motivazione, non è meramente confermativo del precedente diniego e apre un nuovo termine di impugnazione.
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