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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22928/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il delitto di uso di atto falso. Il ricorso articolava sei motivi: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sulla valutazione della prova e sul travisamento della consulenza tecnica, con contestazione dell'offensività dei documenti contraffatti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'estraneità dell'imputata alla commissione del reato, sostenendo che non fosse provata la sua responsabilità, neppure a titolo di concorso, e prospettando una ricostruzione alternativa secondo cui la fotografia sarebbe stata usata all'insaputa dell'imputata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva reiterata; 4) violazione di legge e mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 6) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per l'asserito errato aumento di pena per la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o generici i motivi: la motivazione di merito era congrua sull'idoneità offensiva dei documenti falsi e sull'utilizzo degli stessi da parte dell'imputata per commettere truffe; i motivi non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata e si limitavano a prospettare una diversa lettura dei fatti; la recidiva era stata motivatamente ritenuta sussistente in ragione dei numerosi precedenti e della vicinanza temporale con un precedente identico; la doglianza sull'attenuante ex art. 114 c.p. era generica; il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da elementi ex art. 133 c.p. e, comunque, la richiesta in appello era stata formulata in modo apodittico; il motivo sul trattamento sanzionatorio era privo di specificità e non scalfiva la motivazione sul minimo aumento per continuazione. Conseguentemente l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    la condanna confermata in appello riguardava il delitto di uso di atto falso relativo a documenti contraffatti idonei a ledere la fede pubblica.

  • art. 114 c.p.

    l'attenuante del concorso di minima importanza era stata richiesta ma il motivo sul suo mancato riconoscimento è stato ritenuto generico.

  • art. 133 c.p.

    gli elementi indicati dalla corte di merito ai fini della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche, tra cui i precedenti penali, sono stati ritenuti congrui e logici.

  • art. 81 c.p.

    l'aumento per continuazione è stato ritenuto minimo e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza, senza trasformarsi surrettiziamente in cumulo materiale di pene.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare una lettura alternativa del fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla valutazione della prova è manifestamente infondata se la sentenza di merito ha spiegato in modo logico perché i documenti falsi fossero idonei a offendere la fede pubblica e perché l'imputato li avesse utilizzati nel contesto dell'illecito.
  • La contestazione della responsabilità per uso di documenti falsi non può risolversi nella mera negazione della prova o nell'allegazione di una ricostruzione fattuale alternativa non confrontata con le argomentazioni del giudice di merito.
  • La recidiva reiterata può essere motivatamente riconosciuta valorizzando la pluralità e specificità dei precedenti e la prossimità temporale tra i reati, quale indice di maggiore pericolosità.
  • Le richieste di attenuanti generiche o di attenuanti speciali devono essere sorrette da elementi fattuali concreti; in difetto, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica sul diniego.
  • In tema di continuazione, un aumento di pena minimo richiede una motivazione essenziale, purché consenta di verificare il rispetto della proporzione tra i reati e dei limiti dell'art. 81 c.p. e non si traduca in un cumulo materiale mascherato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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