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Sentenza

Sentenza n. 4700/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, prot. Comune di Milano/c_f205/0352250 del 1° luglio 2025, nella parte in cui il Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, l’interruzione dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, oggetto di istanza presentata in data 25 giugno 2025 e assunta in atti P.G. 340780 e JPE 16647, rilevando che “manca il certificato di avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica”; - nonché, di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi al provvedimento qui gravato, ancorché non noti.

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione del 1° luglio 2025 di interruzione dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, anche per la mancata produzione del certificato di avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria di immobili in via Trebbia a Milano, aveva chiesto il 25 giugno 2025 un permesso di costruire per un intervento di nuova costruzione mediante recupero della superficie lorda preesistente, pari a 1.613,39 mq. L’area era interessata da una bonifica semplificata ex art. 242-bis d.lgs. 152/2006, autorizzata con determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi del 6 febbraio 2025; i lavori di bonifica, avviati il 5 marzo 2025, erano ancora in corso. Il Comune, il 1° luglio 2025, aveva interrotto i termini del procedimento chiedendo chiarimenti sulla monetizzazione delle dotazioni territoriali e sui servizi esistenti e la produzione del certificato attestante il raggiungimento degli obiettivi di bonifica. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001, 38, comma 5, l.r. Lombardia 12/2005 e della DGR Lombardia 15 aprile 2025, n. XII/4246, perché la bonifica semplificata si conclude con la validazione ARPA dei risultati e non con il certificato ex art. 248 d.lgs. 152/2006; inoltre, il completamento della bonifica non sarebbe presupposto per il rilascio del titolo edilizio e la documentazione richiesta sarebbe acquisibile d’ufficio dal Comune; 2) violazione dell’art. 10 del regolamento edilizio comunale, che consentirebbe la sospensione dei termini fino all’autorizzazione dell’intervento di bonifica, non fino alla sua conclusione, mentre soltanto l’inizio dei lavori edilizi sarebbe subordinato alla bonifica completata; 3) violazione dell’art. 1 l. 241/1990, dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà, assumendo che il Comune non avesse interrotto i termini in casi analoghi. Il Comune ha eccepito il difetto d’interesse, sostenendo che l’atto non fosse autonomamente lesivo e che la bonifica fosse ancora in corso; ha inoltre richiamato il carattere plurimotivato dell’interruzione e la persistente necessità di esaminare la proposta di monetizzazione. In corso di giudizio il Comune ha rettificato la propria posizione sulla monetizzazione, ma ha confermato l’interruzione dei termini in attesa della validazione ARPA.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità per difetto d’interesse: benché formalmente endoprocedimentale, la comunicazione era immediatamente lesiva nella parte in cui subordinava la ripresa del procedimento edilizio alla produzione della documentazione di bonifica, determinando un arresto procedimentale attuale. Le richieste relative alla monetizzazione risultavano soddisfatte o superate dalla successiva rettifica comunale; permaneva invece l’interruzione riferita alla bonifica. Nel merito, il TAR ha accolto congiuntamente i primi due motivi. In assenza di una disposizione primaria che subordini il rilascio del titolo edilizio alla conclusione della bonifica, questa non costituisce presupposto per il rilascio o il consolidamento del titolo: l’istruttoria edilizia può proseguire e il titolo può essere rilasciato anche mentre la bonifica è in corso, ferma la necessità di completarla prima di iniziare i lavori edilizi incompatibili con lo stato di contaminazione. L’art. 10, comma 3, del regolamento edilizio comunale non consente di protrarre la sospensione fino al certificato di avvenuta bonifica; la disciplina non può essere interpretata in modo da attribuire alla bonifica semplificata un effetto preclusivo che non ha base normativa. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato accolto nei limiti dell’interesse azionato, con annullamento del provvedimento impugnato nella parte contestata. Spese compensate per la complessità e la relativa novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001

    L’art. 20, comma 5, del DPR n. 380/2001, avrebbe limitato la possibilità di interruzione dei termini del procedimento per la richiesta dei soli documenti “che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente”

    La disposizione limita l’interruzione dei termini alla richiesta motivata di documenti non già disponibili all’amministrazione e non acquisibili autonomamente; nel caso deciso, tuttavia, l’accoglimento si fonda soprattutto sull’assenza di un presupposto normativo che imponga di attendere il completamento della bonifica per istruire e rilasciare il titolo edilizio.

  • art. 10, comma 3, del regolamento edilizio del Comune di Milano

    L’art. 10, comma 3, del regolamento comunale stabilisce infatti che i termini di rilascio dei titoli edilizi sono sospesi, non già fino al completamento delle opere di bonifica, ma solo fino all’approvazione del progetto di bonifica, specificando poi che i lavori, diversi dalle demolizioni, non possono prendere avvio sino al rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

    La norma distingue la fase di rilascio del titolo edilizio dall’avvio dei lavori: la conclusione della bonifica non è presupposto per il titolo, mentre i lavori edilizi non compatibili non possono iniziare prima del certificato di avvenuta bonifica. La disciplina è applicabile anche alla bonifica semplificata e non giustifica l’interruzione dei termini fino alla validazione finale.

  • art. 242-bis, commi 1, 4 e 6, d.lgs. 152/2006

    Il fatto che il titolo edilizio possa essere rilasciato o possa consolidarsi anche per le aree interessate da un intervento di bonifica non può peraltro portare ritenere che il definitivo utilizzo di queste aree possa avvenire prima che sia stata portata a compimento la bonifica stessa, dovendosi evidentemente escludere che il sito inquinato possa essere utilizzato per finalità non compatibili con il suo stato di contaminazione.

    La bonifica semplificata non impedisce il rilascio o il consolidamento del titolo edilizio durante la sua esecuzione, ma il sito può essere utilizzato soltanto dopo il completamento della bonifica e in modo conforme alla destinazione urbanistica e compatibile con lo stato ambientale. La sospensione dei termini prevista dal regolamento comunale può essere riferita, per analogia, alla presentazione del progetto di bonifica semplificata.

  • art. 1 l. 241/1990

    Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90, la violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e l’eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà, atteso che il Comune di Milano, in situazioni del tutto identiche a quella di cui trattasi, non avrebbe mai interrotto i termini del procedimento edilizio adducendo la mancata conclusione della bonifica.

    La censura relativa ai principi di imparzialità e buon andamento e alla disparità di trattamento è stata assorbita dopo l’accoglimento dei primi due motivi; la sentenza non ne ha quindi definito il merito.

Massime di principio

  • In mancanza di una disposizione normativa che subordini il rilascio del titolo edilizio alla conclusione della bonifica, la bonifica in corso non impedisce la prosecuzione dell’istruttoria né il rilascio del titolo; resta necessario completare la bonifica prima di avviare i lavori edilizi incompatibili con lo stato di contaminazione.
  • La disciplina comunale che sospende i termini edilizi durante il procedimento di bonifica non può essere interpretata in modo da fare della bonifica semplificata un presupposto per il rilascio del titolo, se manca una norma primaria che attribuisca a tale procedimento un simile effetto preclusivo.
  • Un atto formalmente endoprocedimentale è immediatamente impugnabile quando determina un arresto procedimentale attuale, subordinando la ripresa dell’istruttoria a un adempimento asseritamente illegittimo e frustrando l’interesse pretensivo del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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