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Sentenza

Sentenza n. 1062/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento A) quanto al ricorso RG n. 859 del 2025: A.1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento - IN PARTE QUA della Deliberazione di Consiglio Comunale -OMISSIS-, pubblicata all'Albo Pretorio-OMISSIS- e in particolare degli articoli 6,11,15 del Regolamento per la AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI SPAZI ESTERNI PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER L'ARREDO DELLE AREE STESSE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE; - IN PARTE QUA, in via diretta e anche per illegittimità in via derivata, della Deliberazione di Consiglio Comunale di LERICI -OMISSIS-, pubblicata all'Albo Pretorio-OMISSIS-, avente ad oggetto “RIORDINO DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE, DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI UBICATE IN LOCALITA' -OMISSIS- A LERICI. APPROVAZIONE PROGETTO UNITARIO – PRIMO LOTTO; - della Nota della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sede della Spezia, avente ad oggetto “Autorizzazione ai sensi dell'art. 7 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione – allegato 1 al D.Lgs. 141/2024”; - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto della Spezia – -OMISSIS- avente ad oggetto “Autorizzazione ex art. 55 del Codice della Navigazione” (DOC. n. 19), - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso; - per l'accertamento e la declaratoria ex art. 34 CPA della illegittimità/illiceità, in quanto attualmente SINE TITULO, del manufatto edilizio consistente in un DEHOR CHIUSO realizzato -OMISSIS--OMISSIS- DI -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in fronte all'omonimo locale sito in Comune di LERICI, via -OMISSIS- n. -OMISSIS-del NCEU del Comune di LERICI, con ogni conseguenziale statuizione al riguardo; A.2) Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI al ricorso RG 859/25 presentati da-OMISSIS- il 25\2\2026, l’annullamento della Determinazione dirigenziale in data -OMISSIS-, mai comunicata all'odierna ricorrente e conosciuta solo a seguito del deposito in giudizio da parte della società contro-interessata in data 16.1.2026 in vista della pubblica udienza del 27.2.2026; - nonché, per quanto occorra: del Parere del Servizio Pianificazione Territoriale – urbanistica – Demanio – Ambiente – pervenuto al SUAP in data 20.10.2025, n.-OMISSIS- e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, conseguenziale e/o comunque connesso; B) Con quanto al ricorso RG n. 889 del 2025 per l'annullamento: - IN PARTE QUA della Deliberazione di Consiglio Comunale -OMISSIS- ed in particolare degli artt. 6,11,15 del Regolamento per la AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI SPAZI ESTERNI PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER L'ARREDO DELLE AREE STESSE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE; - IN PARTE QUA della Deliberazione di Consiglio Comunale -OMISSIS- avente ad oggetto “RIORDINO DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE, DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI UBICATE IN LOCALITA' -OMISSIS- A LERICI. APPROVAZIONE PROGETTO UNITARIO – PRIMO LOTTO”; - per quanto possa occorrere della Nota di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. -OMISSIS- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto della Spezia prot. N. -OMISSIS-del 27/03/2025, - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, anche non conosciuto, con espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti se acquisiti agli atti del giudizio; - per l'accertamento e la declaratoria ex art. 34 CPA dell’illegittimità/illiceità, in quanto attualmente sine titulo, del manufatto consistente in DEHOR CHIUSO realizzato -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. (già -OMISSIS-) posto di fronte all'omonimo locale sito in -OMISSIS- del Comune di Lerici con l’adozione di ogni conseguente statuizione; - per la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima attività posta in essere dall’Amministrazione comunale.

Giustizia amministrativa202500859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sui dehors, progetto unitario per la localizzazione di strutture esterne e determinazione dirigenziale che ha autorizzato in sanatoria il mantenimento di un dehor chiuso e non amovibile senza autorizzazione paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria e operatrice commerciale)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato gli atti comunali relativi alla localizzazione e al mantenimento di un dehor posto davanti al proprio locale, lamentando l'oscuramento della visuale e della visibilità commerciale. È stato dedotto, in primo luogo, il contrasto con il giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato i precedenti atti per incompetenza relativa e per mancata acquisizione del nulla osta dell'autorità marittima. Sono stati inoltre dedotti l'illegittima qualificazione del manufatto come struttura amovibile, l'erronea applicazione della normativa emergenziale Covid che esonera talune strutture dall'autorizzazione paesaggistica, l'insufficienza o non riferibilità dei nulla osta della Capitaneria di porto e dell'Agenzia delle Dogane, nonché l'impossibilità di sanare retroattivamente titoli già annullati. Con motivi aggiunti la ricorrente del ricorso RG 859/2025 ha impugnato la determinazione dirigenziale conosciuta soltanto mediante il deposito in giudizio, deducendo anche la mancata notificazione, l'erronea qualificazione del manufatto e l'omessa valutazione del suo stato legittimo. Il ricorso RG 889/2025 comprendeva anche una domanda di risarcimento del danno e una domanda di accertamento dell'abusività del dehor. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso RG 889/2025, la tardività dei motivi aggiunti e l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum. Il Ministero delle Infrastrutture e l'Agenzia delle Dogane hanno chiesto l'estromissione, sostenendo che i propri atti non riguardassero il manufatto controverso.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Ha respinto l'istanza di estromissione del Ministero delle Infrastrutture e dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo rilevanti le rispettive note perché richiamate negli atti comunali e riferibili al dehor controverso. Ha dichiarato improcedibile il ricorso RG 889/2025 per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i ricorrenti non avevano depositato i motivi aggiunti contro la determinazione di sanatoria del dehor: l'impugnazione delle sole delibere a monte non avrebbe consentito di ottenere la rimozione del manufatto. Ha dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum dei medesimi ricorrenti nel RG 859/2025, trattandosi di cointeressati titolari di un interesse personale e diretto, non di intervenienti adesivi dipendenti. Ha invece respinto l'eccezione di tardività dei motivi aggiunti del RG 859/2025, poiché la ricorrente, quale controinteressata individuata dal Comune nel procedimento di SCIA in sanatoria, avrebbe dovuto ricevere la determinazione personalmente; la pubblicazione all'albo pretorio non determinava quindi la piena conoscenza dell'atto. Nel merito, applicando il criterio della ragione più liquida, il TAR ha accolto la censura relativa all'erronea esenzione dall'autorizzazione paesaggistica. Il dehor era qualificato dagli stessi atti comunali come chiuso, composto da struttura metallica, copertura e tamponature laterali in vetro, con dimensioni di 6,1 per 8 per 2,5 metri, superficie di 48,80 metri quadrati, occupazione di 50 metri quadrati di suolo pubblico e permanenza annuale pluriennale. Esso costituiva pertanto un volume edilizio chiuso e non amovibile, estraneo all'esenzione prevista dalla normativa emergenziale Covid per strutture aperte e amovibili. Il Comune aveva quindi illegittimamente previsto nel regolamento, nel progetto unitario e nella determinazione di sanatoria la possibilità di assentire o mantenere il dehor senza autorizzazione paesaggistica. Sono state assorbite le ulteriori censure, compresi i profili relativi ai nulla osta e alla sanatoria dei titoli annullati. La domanda autonoma di accertamento dell'abusività del dehor è stata dichiarata inammissibile, poiché l'azione di mero accertamento atipica è utilizzabile solo quando le azioni tipiche siano inadeguate e non può sostituire l'impugnazione degli atti amministrativi né eludere i termini decadenziali. Il ricorso RG 859/2025 è stato quindi accolto limitatamente all'azione impugnatoria, con annullamento degli atti nella parte relativa al dehor controverso. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i procedimenti RG 859/2025 e RG 889/2025 per connessione oggettiva.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La pubblicazione dell'atto non determina la piena conoscenza del provvedimento nei confronti del soggetto che avrebbe dovuto riceverne la notificazione personale; nel caso concreto, la pubblicazione all'albo pretorio non ha fatto decorrere il termine per i motivi aggiunti.

  • art. 55 Codice della navigazione

    Richiamato nella precedente sentenza quale disposizione rilevante per il nulla osta dell'autorità marittima relativo a manufatti collocati nella fascia di 30 metri dal confine con il demanio marittimo; il relativo profilo è stato assorbito nella presente decisione.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L'autorizzazione paesaggistica è necessaria per i dehors chiusi e non amovibili che non rientrano nell'esenzione emergenziale.

  • art. 9-ter, comma 5, d.l. 137/2020, convertito dalla l. 176/2020

    Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 … la posa in opera temporanea ... di strutture amovibili, quali dehors ... non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42…

    L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica riguarda soltanto strutture funzionali alle misure di distanziamento emergenziale e dotate di carattere aperto o amovibile; non si applica a un volume chiuso, stabile e non precario.

  • art. 26, comma 4, l. 16 febbraio 2024, n. 193

    Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ... sono prorogate ... non oltre il 31 dicembre 2025

    La disposizione proroga le concessioni già rilasciate secondo la normativa emergenziale, ma non introduce un'esenzione ordinaria e generalizzata dall'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può conoscere dell'illegittimità di atti che avrebbero dovuto essere impugnati con azione di annullamento; la domanda di accertamento non può essere utilizzata per eludere la decadenza.

  • art. 34 c.p.a.

    Costituisce la base della domanda di accertamento proposta dai ricorrenti, ritenuta inammissibile perché non indispensabile rispetto alla tutela impugnatoria disponibile.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività consente, in linea generale, azioni atipiche di mero accertamento, ma solo quando le azioni tipiche siano inadeguate e sussista un interesse concreto e attuale.

  • art. 39 c.p.a. e art. 100 c.p.c.

    Richiedono, per l'azione atipica di accertamento, un interesse concreto e attuale ulteriore rispetto a quello posto a fondamento dell'azione di annullamento.

  • art. 24 e 111 Cost. e art. 2 c.p.a.

    Fondano il criterio della ragione più liquida e dell'economia processuale, che consente di esaminare preliminarmente la censura idonea a definire il giudizio senza seguire l'ordine dei motivi.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa emergenziale Covid per i dehors opera esclusivamente per strutture funzionali alle esigenze di distanziamento e caratterizzate da apertura o effettiva amovibilità; non si applica a manufatti chiusi, stabilmente infissi o comunque non precari, anche se qualificati diversamente dall'amministrazione.
  • Un dehor composto da struttura metallica, copertura e tamponature laterali in vetro, di dimensioni significative e destinato a permanere per tutta la durata annuale e pluriennale della concessione, costituisce struttura chiusa e non amovibile ai fini dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
  • La proroga legislativa delle concessioni di suolo pubblico rilasciate secondo la normativa emergenziale non rende ordinaria o generalizzata l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica, ma presuppone che la concessione originaria sia stata legittimamente rilasciata per una struttura rientrante nell'ambito dell'esenzione.
  • La pubblicazione all'albo pretorio non determina la piena conoscenza di un provvedimento nei confronti di un soggetto portatore di un interesse qualificato, diretto e attuale che avrebbe dovuto ricevere la notificazione personale; in tal caso il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva acquisita aliunde.
  • L'intervento ad adiuvandum non è ammissibile quando sia proposto da un cointeressato titolare di un interesse personale e diretto all'impugnazione dello stesso atto, poiché tale soggetto deve agire autonomamente e non può utilizzare l'intervento adesivo-dipendente per supplire al mancato deposito dei motivi aggiunti nel proprio giudizio.
  • L'azione atipica di mero accertamento nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando le azioni tipiche siano inadeguate e sussista un interesse concreto e attuale ulteriore; non può essere utilizzata per sostituire l'azione di annullamento, eludere i termini decadenziali o ottenere dal giudice la definizione puntuale di un rapporto che presuppone l'esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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