Sentenza n. 1645/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 11 agosto 2025 e notificato il 12 agosto 2025, con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio dell'11 agosto 2025, notificato il 12 agosto 2025, con il quale era stata respinta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto dal TAR con precedente ordinanza, il ricorrente ha dichiarato che il proprio interesse era stato integralmente soddisfatto e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito, poiché il riesame disposto dal Tribunale aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente. Le spese sono state compensate in ragione della natura delle parti e della peculiarità della controversia. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente Commissione; la liquidazione del compenso al difensore è stata rinviata a separato provvedimento previa presentazione di specifica istanza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione, anche a seguito di riesame disposto dal giudice, soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- In presenza di una dichiarazione del ricorrente che attesti l'integrale soddisfazione dell'interesse fatto valere, il giudice può definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
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