Ordinanza n. 461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 403/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguardava la mancata produzione della documentazione necessaria nel procedimento amministrativo e le modalità telematiche di trasmissione della documentazione. Gli appellanti lamentavano, tra l'altro, la violazione del principio del legittimo affidamento, ma non hanno dimostrato di avere fornito tutta la documentazione richiesta; inoltre, non hanno contestato la statuizione del TAR secondo cui la documentazione doveva essere trasmessa telematicamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo decisivo che gli appellanti non avessero provato di aver prodotto integralmente la documentazione necessaria in sede procedimentale. Ha inoltre rilevato che non era stata contestata la necessità della trasmissione telematica della documentazione. È stata esclusa la violazione del legittimo affidamento, poiché l'Amministrazione aveva richiesto per tre volte integrazioni documentali che non erano mai state compiutamente effettuate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- Non sussiste una lesione del legittimo affidamento quando l'amministrazione abbia richiesto reiteratamente integrazioni documentali e l'interessato non dimostri di averle compiutamente prodotte.
- La mancata prova dell'integrale trasmissione della documentazione necessaria nel procedimento amministrativo impedisce di fondare la domanda cautelare sulla pretesa corretta adempimento degli oneri documentali.
- Nel giudizio cautelare d'appello, la mancata contestazione di una specifica statuizione dell'ordinanza di primo grado, relativa alle modalità telematiche di trasmissione della documentazione, ne lascia ferma la rilevanza ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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