Ordinanza n. 1211/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA emesso dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Roma, in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA adottato dall’Agenzia delle entrate
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA, chiedendone la sospensione cautelare. L’Amministrazione finanziaria aveva fondato il provvedimento sulla rilevazione di plurimi e circostanziati elementi, concretatisi in gravi e sistematiche violazioni delle norme tributarie, ritenuti rivelatori dell’assenza di una struttura organizzativa idonea e di un’effettiva operatività della società. La ricorrente ha formulato deduzioni difensive ritenute dal giudice generiche. Il procedimento era stato preceduto da regolare contraddittorio endoprocedimentale, attivato ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le generiche deduzioni della società non fossero idonee a superare le contestazioni poste a fondamento della cessazione della partita IVA, anche considerando il regolare svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale. La decisione cautelare non definisce il merito dell’impugnazione. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa.
art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il contraddittorio endoprocedimentale per la cessazione d’ufficio della partita IVA è stato ritenuto regolarmente attivato e svolto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA può essere respinta quando gli elementi posti dall’Amministrazione a fondamento dell’atto evidenzino gravi e sistematiche violazioni tributarie, nonché l’assenza di una struttura organizzativa idonea e di effettiva operatività, e le deduzioni del destinatario risultino generiche.
- Il regolare svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale previsto per la cessazione d’ufficio della partita IVA concorre, nella valutazione cautelare, a escludere il fumus boni iuris di censure non adeguatamente specifiche.
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