Cassazione Civile, Ordinanza n. 10464/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso perché la Corte d'Appello non ha computato la sospensione straordinaria COVID dei termini processuali. Ha quindi cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, perché decida nel merito il gravame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Tribunale di Milano impugnata in appello. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo che fosse stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19, operante dal 9 marzo all'11 maggio 2020. In base a tale sospensione, il termine per impugnare sarebbe scaduto il 23 luglio 2020 e non prima; poiché l'appello era stato notificato il 5 giugno 2020, esso doveva ritenersi tempestivo e quindi ammissibile. La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per l'esame del merito e per le spese.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020
sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020
La sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 si applica al termine per proporre impugnazione e deve essere considerata nel calcolo della tempestività del gravame.
art. 327 c.p.c.
Il termine semestrale per impugnare va computato tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale.
Massime di principio
- Quando una norma emergenziale dispone la sospensione straordinaria dei termini processuali, tale periodo deve essere sottratto dal computo del termine per proporre impugnazione.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere effettuata considerando tutte le sospensioni di legge applicabili al termine, pena l'erronea declaratoria di inammissibilità per tardività.
- Se l'appello è stato notificato entro il termine, come correttamente prorogato per effetto della sospensione normativa, la sua dichiarazione di inammissibilità per tardività integra errore di diritto censurabile in cassazione.
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