Cassazione Penale, Sentenza n. 14246/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che ha confermato la custodia in carcere disposta dal Gip per il reato di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p., commessa in concorso nell'ambito della famiglia mafiosa della Noce (versamento di "pizzo" di 500 euro a Palermo, marzo 2021). Il ricorso deduceva: (1) la "contestazione a catena" e la decorrenza dei termini che avrebbero reso inefficace la successiva ordinanza custodiale; (2) la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestazione della ricostruzione probatoria fondata su intercettazioni); (3) la mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in luogo della custodia cautelare in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel procedimento di riesame, non è competente a sindacare l'inefficacia sopravvenuta della misura per decorrenza dei termini (problema che va proposto con istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, poi, in appello ex art. 310 c.p.p.), richiamando consolidata giurisprudenza. Il secondo motivo è stato respinto sul merito: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ricondotto al ricorrente la persona citata nelle intercettazioni ("Giacomo") sulla base della sua appartenenza alla cosca, dell'assenza di altri soggetti con lo stesso nome e del riscontro sul possesso di una "macelleria". Il terzo motivo è stato giudicato generico e incapace di superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del Riesame conferma o modifica le misure adottate dal Gip.
art. 416 bis.1 c.p.
Riferimento all'aggravante/maggior tutela prevista per i reati commessi con il metodo mafioso e per favorire l'associazione mafiosa.
art. 275, comma 3, terzo periodo c.p.p.
Presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; spetta al difensore fornire elementi specifici per dimostrare che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misura meno afflittiva.
art. 274, lett. c) c.p.p.
Contiene le esigenze cautelari cui la misura deve mirare (salvaguardia dell'ordine pubblico, incolumità pubblica, esigenze investigative ecc.), richiamate per giustificare la custodia in carcere.
art. 297, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla contestazione a catena; il Collegio osserva che la censura sull'inefficacia per decorrenza dei termini non concerne la legittimità dell'ordinanza ma la sua efficacia sopravvenuta.
art. 306 c.p.p.
Strumento procedurale per chiedere al Gip la revoca o la sostituzione della misura per decorrenza dei termini: la questione deve essere proposta con istanza al Gip e, se respinta, in appello ex art. 310.
art. 310 c.p.p.
Rimedi in sede di appello contro le decisioni del Gip in tema di misure cautelari (richiamato come passaggio procedurale per la contestazione della decorrenza dei termini).
art. 273 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla valutazione della gravità indiziaria; il Collegio ha ritenuto che la valutazione probatoria basata sulle intercettazioni e sul contesto sia congrua.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti di cancelleria in materia di notifiche ed esecuzione dei provvedimenti; il provvedimento dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 - Di Biase, Rv. 277351)
Principio consolidato secondo cui nel procedimento di riesame non è proponibile efficacia sopravvenuta della misura per decorrenza dei termini, salvo che tali termini fossero già scaduti al momento dell'emissione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame non è il luogo idoneo per impugnare l\'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per decorrenza dei termini: tale questione va proposta con istanza al GIP ex art. 306 c.p.p. e, in caso di rigetto, con appello ex art. 310 c.p.p.
- Le intercettazioni telefoniche, se interpretate nel loro contesto e integrate da riscontri concreti (appartenenza a sodalizio, riferimenti materiali come l\'esercizio commerciale), possono costituire "gravi indizi" sufficienti a confermare la misura cautelare; una censura generica alla interpretazione non è sufficiente a superare tale valutazione.
- La custodia in carcere beneficia di una presunzione relativa di adeguatezza (art. 275, comma 3 c.p.p.); per ottenere una misura meno afflittiva è necessario indicare elementi specifici e concreti in grado di contrastare quella presunzione.
- Motivi formulati in maniera generica o privi di elementi nuovi o concreti espongono il ricorrente all\'inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e irrogazione di sanzioni alla cassa delle ammende.
- Quando si contesta la "contestazione a catena" e la possibile decorrenza dei termini, occorre documentare chiaramente la retrodatazione o l\'effettiva scadenza dei termini al momento dell\'adozione dell\'ordinanza per rendere rilevante la questione in sede di riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14105/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14174/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14204/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14208/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14210/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14213/2023 del 04/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →