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Sentenza

Sentenza del 03/10/2016 n. 339 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Avviso liquidazione imposta di registro - Tassazione caparra penitenziale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la corretta aliquota applicabile alle somme previste in un contratto preliminare a titolo di caparra penitenziale, cioè il corrispettivo dovuto per l'esercizio del diritto di recesso, distinta dalla caparra confirmatoria, che ha funzione di garanzia dell'adempimento. L'Amministrazione aveva ritenuto applicabile l'imposta di registro nella misura del 3%, mentre il contribuente sosteneva che, non essendosi verificato il recesso, la somma non rappresentasse ancora un corrispettivo definitivo del recesso e dovesse essere tassata con l'aliquota dello 0,50%.

La decisione

È stata affermata l'applicabilità dell'imposta di registro nella misura dello 0,50% alla caparra penitenziale prevista nel preliminare, e non dell'aliquota del 3%. Il presupposto impositivo collegato all'esercizio del recesso non si era infatti verificato. L'applicazione anticipata del 3% sarebbe stata inoltre incoerente, perché, in caso di mancato recesso, l'imposta non sarebbe stata detraibile dall'imposta principale dovuta per l'atto definitivo di trasferimento.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro sulle caparre e sugli acconti nei contratti preliminari

    0,50% per la caparra penitenziale; 3% secondo la pretesa dell'Amministrazione

    La caparra penitenziale prevista nel preliminare, prima dell'eventuale esercizio del recesso, è soggetta all'aliquota dello 0,50% e non a quella del 3%, applicabile alle somme aventi diversa natura o funzione.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro occorre distinguere la caparra penitenziale dalla caparra confirmatoria e dagli acconti sul prezzo: la qualificazione giuridica e la funzione concreta della somma sono decisive.
  • La caparra penitenziale costituisce il corrispettivo del diritto di recesso e non presuppone, al momento della stipula del preliminare, che il recesso sia già stato esercitato.
  • In assenza dell'esercizio del recesso, non è corretto tassare la somma come corrispettivo definitivo del recesso applicando l'aliquota del 3%.
  • L'interpretazione della norma deve evitare una doppia o sproporzionata imposizione: l'imposta applicata alla caparra penitenziale non deve risultare non detraibile dall'imposta principale dovuta al momento del trasferimento definitivo.
  • Nei casi analoghi è necessario esaminare il testo del preliminare, la funzione attribuita alle somme e l'eventuale successivo esercizio del recesso, senza basarsi esclusivamente sulla denominazione utilizzata dalle parti.

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