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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07487/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

Una società subentrata nel contratto di noleggio di spazi pubblicitari aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni rimasti insoluti. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il contratto di noleggio era collegato a un contratto di appalto pubblico relativo alla gestione di spazi pubblicitari, che la cessione del ramo e del contratto sarebbe avvenuta in violazione dell'appalto, che ciò avrebbe travolto la validità del noleggio e che comunque la durata del noleggio non potesse eccedere quella dell'appalto. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con riconoscimento di una somma minore e di alcune spese. In appello il debitore aveva insistito su tre doglianze: difetto di legittimazione della società, mancata risoluzione dell'appalto per inadempimento e non debenza delle spese stragiudiziali. La Corte d'appello aveva invece ritenuto il collegamento funzionale tra appalto e noleggio e, valorizzando la nullità del contratto presupposto, aveva revocato il decreto ingiuntivo. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato, con sette motivi, vizi di violazione di legge e del processo: omesso esame della questione del collegamento negoziale; errata applicazione delle regole sull'autonomia/collegamento dei contratti; errata considerazione dell'efficacia delle autorizzazioni amministrative e della delibera di risoluzione dell'appalto; mancata ammissione di un documento sopravvenuto in appello; illegittima esclusione delle spese stragiudiziali; illegittima condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non contenesse un'esposizione sommaria dei fatti sufficientemente completa e chiara, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e che mancasse altresì la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre rilevato, in via assorbita, ulteriori profili di inammissibilità: alcune questioni sarebbero state precluse o non riproposte in appello; altri motivi sarebbero stati privi di autosufficienza; il motivo sulle spese stragiudiziali era infondato perché il rigetto del credito principale esclude il recupero di spese ad esso accessorie; il motivo sulle spese di lite era solo conseguenza automatica dell'eventuale accoglimento e quindi non costituiva una censura autonoma. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancanza di difese dell'intimato; è stata invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, ma non superavano i requisiti di ammissibilità propri del giudizio di legittimità.

  • art. 329 c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina dell'acquiescenza e delle preclusioni processuali nel valutare l'ammissibilità delle questioni dedotte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che lamentava omessa pronuncia è stato ritenuto inammissibile anche perché la questione del collegamento negoziale non risultava dedotta in modo autosufficiente e nei termini processualmente rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, in relazione alla dedotta omessa considerazione delle risultanze processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti, ma il motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per sostenere l'autonomia contrattuale e l'asserita indipendenza del noleggio rispetto all'appalto.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione dei contratti e del loro preteso collegamento negoziale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per sostenere gli effetti vincolanti dei contratti e la loro autonomia.

  • art. 53 disp. att. C.d.S.

    Invocato dalla ricorrente in tema di disciplina amministrativa degli spazi pubblicitari e delle autorizzazioni.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo relativo al provvedimento amministrativo di risoluzione e alla sua motivazione.

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato nel contesto della dedotta questione di giurisdizione rispetto al provvedimento amministrativo.

  • artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865

    Richiamati nel motivo sul rapporto tra giudice ordinario e atto amministrativo.

  • art. 37 d.lgs. n. 163/2006

    Invocato per contestare la ricostruzione del rapporto tra i soggetti dell'ATI e il contratto di appalto.

  • art. 116 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato quale norma correttamente applicabile, secondo la ricorrente, in luogo dell'art. 37.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per la produzione in appello del documento sopravvenuto e per i limiti alle nuove prove.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla rimessione in termini per la produzione di documento formato dopo la chiusura dell'istruttoria.

  • art. 6 d.lgs. n. 231/2002

    Invocato per fondare il diritto al rimborso delle spese di recupero del credito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere l'inadempimento del debitore e le conseguenze economiche accessorie.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati con riferimento sia alle spese di lite sia alle spese stragiudiziali; la Corte ha osservato che, una volta escluso il credito principale, viene meno anche il recupero delle spese accessorie.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che la caducazione della statuizione sulle spese consegue automaticamente all'eventuale accoglimento dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di ricostruire in modo chiaro e completo sia la vicenda sostanziale sia quella processuale, senza dover attingere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.
  • L'autosufficienza del ricorso richiede non solo la specifica indicazione degli atti e documenti su cui le censure si fondano, ma anche la loro puntuale localizzazione e la precisazione della fase processuale in cui sono stati prodotti o formati.
  • Una censura che presupponga l'esame di documenti o di questioni processuali non è scrutinabile se il ricorrente non ne riproduce adeguatamente il contenuto e non dimostra quando e come la questione sia stata devoluta ai giudici di merito.
  • Se viene meno il credito principale, non possono essere accolte pretese accessorie di rimborso delle spese stragiudiziali collegate al suo recupero.
  • La doglianza sulle spese di lite, se si limita a dedurre la conseguenza automatica dell'eventuale accoglimento del ricorso, non integra un motivo autonomo di censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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