Sentenza del 16/01/2015 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Credito IVA - Riconoscimento - Tardiva dichiarazione - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl credito IVA non è stato riconosciuto, poiché la dichiarazione annuale era stata presentata tardivamente oltre il termine di 30 giorni. La tardività ha comportato l'equiparazione della dichiarazione a una dichiarazione omessa, impedendo il riporto e l'utilizzo del credito in detrazione nella dichiarazione dell'anno successivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di riportare nella dichiarazione IVA dell'anno successivo un credito IVA risultante da una dichiarazione annuale presentata oltre il termine di 30 giorni. Secondo l'art. 37 del d.P.R. 633/1972, una dichiarazione presentata con tale ritardo è considerata omessa a tutti gli effetti, pur potendo costituire titolo per la riscossione dell'imposta. Di conseguenza, essa non può fondare il riconoscimento del diritto alla detrazione del credito IVA. È inoltre ostativo il principio di contiguità temporale, secondo cui il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta immediatamente successivo.
Norme richiamate
Art. 37 d.P.R. 633/1972
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 30 giorni costituisce titolo per la riscossione dell'imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli effetti.
La dichiarazione IVA presentata oltre 30 giorni dalla scadenza è trattata come omessa anche ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione del credito IVA.
Principio di contiguità temporale
Il credito IVA deve essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta immediatamente successivo; la tardiva dichiarazione dell'anno precedente impedisce tale utilizzo.
Cass. n. 16341/2013
Conferma che la dichiarazione presentata oltre 30 giorni è omessa a tutti gli effetti, compreso il riconoscimento del diritto alla detrazione.
Cass. n. 1845/2014
Conferma che la tardiva presentazione della dichiarazione IVA impedisce il riporto del credito nella dichiarazione dell'anno successivo per violazione della contiguità temporale.
Massime di principio
- In materia di IVA, il rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione annuale è essenziale per poter documentare e utilizzare il credito in detrazione.
- Una dichiarazione presentata oltre 30 giorni dalla scadenza può essere considerata omessa ai fini del riconoscimento del credito, anche se può rilevare per la riscossione dell'imposta.
- Il credito IVA non può essere riportato liberamente negli anni successivi: deve essere indicato nella dichiarazione del periodo immediatamente successivo, secondo il principio di contiguità temporale.
- La mera esistenza sostanziale del credito non è sufficiente, se manca una dichiarazione tempestiva idonea a documentarlo e a consentirne il controllo.
- In situazioni analoghe, occorre verificare anzitutto la data di presentazione della dichiarazione, il superamento del termine di 30 giorni e l'anno dichiarativo nel quale il credito è stato esposto.
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