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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6956/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/04/2021 della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente, condannato per ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.), censura: a) la mancata considerazione dell'attenuante ad effetto speciale ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2 c.p. in rapporto all'art. 3 Cost.); b) errato calcolo del termine di prescrizione per non aver considerato l'effetto del limite di cui all'art. 99, comma 6 c.p.; c) motivazione illogica nel bilanciamento tra recidiva e attenuante speciale (art. 69 c.p.), con conseguente errata determinazione della pena e del termine prescrizionale. In sostanza contesta che l'attenuante speciale non sia stata tenuta conto per ridurre il massimo edittale utile al computo della prescrizione e che la Corte di appello abbia attribuito una pena base non coerente con la qualificazione attenuata del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2 c.p. era già stata esaminata e respinta dalla Corte costituzionale (sent. n. 324/2008); la giurisprudenza di legittimità è coerente nel ritenere che le circostanze ad effetto speciale siano rilevanti ai fini del computo della prescrizione anche se poi considerate subvalenti nel bilanciamento; b) il limite di cui all'art. 99, comma 6 c.p. non incide sulla qualificazione della recidiva quale circostanza ad effetto speciale né sul computo della prescrizione, secondo orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 30046/2022); c) le censure sul bilanciamento e sulla determinazione della pena sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, e la motivazione della Corte di appello è ritenuta adeguata e non contraddittoria. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2 cod. pen. (ricettazione, ipotesi attenuata)

    La cognizione del fatto è stata qualificata in questa fattispecie attenuata; tuttavia tale attenuante non modifica il criterio legislativo per il calcolo della prescrizione previsto dall'art. 157 c.p.

  • art. 157, comma 2 cod. pen. (calcolo della prescrizione)

    Secondo la giurisprudenza e la Corte costituzionale, la norma esclude il computo delle attenuanti speciali ai fini della determinazione del termine prescrizionale e tale scelta legislativa è legittima e compatibile con il principio di ragionevolezza.

  • art. 99, comma 6 cod. pen. (limite all'aumento di pena per recidiva)

    Il limite previsto non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sul computo della prescrizione: l'aumento di pena oggettivo ai fini del calcolo della prescrizione si determina secondo parametri astratti.

  • art. 69 cod. pen. (bilanciamento delle circostanze)

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito: la Corte di legittimità verifica la logicità della motivazione ma non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Richiamato in relazione ai motivi di inammissibilità (lett. b) e e)), i quali richiedono che la censura attenga a vizi di diritto e non a una diversa valutazione di fatto.

  • Corte costituzionale, sent. n. 324/2008

    "non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen.... L'esclusione della considerazione delle attenuanti è conseguente alla scelta in favore di un criterio di misurazione del tempo necessario a prescrivere..."

    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la scelta legislativa di non considerare le attenuanti speciali nel calcolo della prescrizione, per ragioni di efficienza del processo e coerenza del computo astratto.

  • Sezioni Unite, Sent. n. 30046/2022

    "in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva... il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti"

    Le Sezioni Unite hanno confermato che il 'limitatore' di cui all'art. 99, comma 6 non incide sul riconoscimento della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sul calcolo della prescrizione.

  • Cass. n. 38618/2021 (richiamata)

    Conferma l'orientamento secondo cui le circostanze ad effetto speciale rilevano ai fini del computo della prescrizione anche se subvalenti nel bilancio con attenuanti.

Massime di principio

  • La determinazione del termine di prescrizione si fonda su parametri oggettivi e astratti e non è influenzata dal riconoscimento, in sede di merito, di attenuanti speciali che abbassino la pena effettiva: le attenuanti speciali non riducono automaticamente il massimale utile al computo prescrizionale.
  • Il limite previsto dall'art. 99, comma 6 c.p. (calmierazione dell'aumento di pena per recidiva) non incide sulla qualificazione della recidiva quale circostanza ad effetto speciale né sul calcolo della prescrizione, secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • I giudizi di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) e la congruità della pena sono valutazioni di merito: la Cassazione verifica solo la logicità e sufficienza della motivazione, non riesamina i fatti.
  • Una questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte Costituzionale in senso sfavorevole al ricorrente è, di norma, inammissibile se non emergono nuovi e rilevanti presupposti di fatto o di diritto che ne mutino il quadro.
  • Nelle impugnazioni che riguardano il calcolo della prescrizione è essenziale argomentare con precisione tecnica il diverso computo (calcoli della pena edittale, maggiorazioni, effetti di recidiva/attenuanti) e indicare profili di illegittimità di diritto, altrimenti si rischia l'inammissibilità per motivi di natura sostanziale o di fatto.

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