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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02570/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società concessionaria/gestore di pontili acquei per oltre 100 mila euro, relativi all'utilizzo, da parte di una società di noleggio imbarcazioni, dei pontili per il periodo 2000-2006. L'opposizione al monitorio sosteneva che le tariffe applicate fossero illegittime, perché fondato su provvedimenti amministrativi concessori asseritamente illegittimi e su una rideterminazione tariffaria compiuta da soggetto privo di potere, poiché la concessione non era stata rinnovata. In cassazione la società opponente deduceva: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la Corte d'appello si fosse limitata a recepire la decisione di primo grado senza affrontare la questione della disapplicazione degli atti amministrativi; (2) violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., sostenendo che erroneamente fosse stato ravvisato un contratto concluso per facta concludentia con determinazione anche unilaterale del corrispettivo, nonostante mancasse una valida pattuizione sul prezzo e non risultasse il potere della controparte di modificare le tariffe.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato sulla conclusione del contratto e, soprattutto, non aveva individuato la fonte della determinazione del corrispettivo del servizio dei pontili né verificato se il gestore avesse potere di determinare o aggiornare unilateralmente le tariffe. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato esaminato sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla formazione e al contenuto del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il primo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta dalla ricorrente meramente adesiva a quella di primo grado.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per contestare la sussistenza degli elementi essenziali del contratto, in particolare la determinazione del corrispettivo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità dell'eventuale clausola o meccanismo di determinazione unilaterale del prezzo, per contrarietà a norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto.

  • artt. 4 e 5 L. n. 2248, all. E, 20 marzo 1865

    Richiamati dalla ricorrente quale base del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La cassazione con rinvio è stata disposta perché erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo con riguardo al deposito della motivazione.

Massime di principio

  • Quando la pretesa di pagamento si fonda su un rapporto asseritamente contrattuale, il giudice deve individuare con precisione la fonte del corrispettivo e le condizioni economiche del rapporto; non è sufficiente richiamare genericamente l'utilizzo del servizio come fatto concludente.
  • La formazione del contratto per facta concludentia presuppone comunque elementi oggettivi idonei a individuare contenuto essenziale dell'accordo, incluso il prezzo o un criterio certo di determinazione del corrispettivo.
  • Una clausola o prassi che attribuisca a una parte il potere di modificare unilateralmente il prezzo può risultare nulla se lascia indeterminato l'oggetto della prestazione o comunque non è sorretta da un valido assetto negoziale.
  • Il silenzio della controparte, rispetto a una pretesa modifica unilaterale del corrispettivo, non integra di per sé accettazione tacita della nuova pattuizione.
  • Se una questione decisiva attiene alla fonte del corrispettivo e alla validità della sua determinazione, il vizio di motivazione o di sussunzione può travolgere l'intera decisione e rendere necessario il rinvio per nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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