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Sentenza

Sentenza n. 167/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della determinazione della Direzione generale del personale e riforma della Regione Autonoma della Sardegna n. 0000158 Protocollo n. 0004841 del 27.1.2022 avente a oggetto “procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali. Chiusura del procedimento e pubblicazione del riepilogo dei contratti di lavoro stipulati a tempo pieno e indeterminato”, con la quale è stata conclusa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali; - della nota della Direzione generale del personale e riforma della Regione Sardegna, protocollo n. 0013100 del 22.3.2022, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e riesame in autotutela formulata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202200261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di chiusura della procedura straordinaria di mobilità, con esclusione della ricorrente per mancato nulla osta del Comune di appartenenza, e successivo diniego di revoca e riesame in autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi della procedura straordinaria di mobilità per l’acquisizione di 65 unità di personale nel ruolo unico della Regione, sostenendo l’illegittimità della modifica dell’avviso intervenuta durante la procedura, con introduzione dell’obbligo di acquisire il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza per i dipendenti provenienti da enti estranei al Sistema Regione. L’esclusione è stata determinata dal diniego del nulla osta da parte del Comune di Cagliari. La ricorrente ha inoltre dedotto che l’amministrazione regionale avrebbe fondato la determinazione conclusiva su atti generali già annullati dal TAR, in violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, qualificando la controversia come attinente a una procedura di mobilità tra pubbliche amministrazioni, cioè a una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già in essere e, quindi, a una cessione del contratto. La mobilità, anche se realizzata mediante una procedura para-selettiva e anche se gli atti adottati hanno natura apparentemente autoritativa, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante concorso; pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La dedotta violazione del giudicato amministrativo non modifica il riparto di giurisdizione, perché la lesione denunciata resta connessa al mancato perfezionamento della mobilità e ai diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro. Spetterà al giudice ordinario valutare l’illegittimità degli atti e, se necessario, disapplicarli, nonché accertare l’eventuale contrasto con il giudicato. Il giudizio può essere riassunto davanti al competente Tribunale ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    La mobilità mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni integra una modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, riconducibile alla cessione del contratto, e non la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa residuale sulle procedure concorsuali riguarda le procedure dirette alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro o all’inquadramento in aree o categorie superiori, non le controversie relative alla mobilità quale cessione del contratto.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato dal giudice amministrativo; nella fattispecie il termine è stato fissato in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato il proprio precedente conforme relativo a una controversia analoga, ritenendo di non doversene discostare.

  • art. 5, comma 3, legge regionale Sardegna 9 marzo 2020, n. 9

    Costituisce la base legislativa regionale della procedura straordinaria di mobilità oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla mobilità, anche esterna, dei dipendenti pubblici mediante passaggio diretto tra amministrazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché la mobilità costituisce una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente e integra una cessione del contratto.
  • La natura para-selettiva della procedura di mobilità o la presenza di atti amministrativi apparentemente autoritativi non radicano la giurisdizione amministrativa quando il bene della vita perseguito è il trasferimento del dipendente e non la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante procedura concorsuale.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali in materia di pubblico impiego riguarda le procedure dirette alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o all’inquadramento in un’area o categoria superiore, con novazione oggettiva del rapporto; essa non si estende alle controversie sulla mobilità quale cessione del contratto.
  • La dedotta violazione di un precedente giudicato amministrativo non costituisce un autonomo criterio di attribuzione della giurisdizione: quando la controversia incide sul mancato perfezionamento della mobilità, la questione deve essere esaminata dal giudice ordinario munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro, anche mediante eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi o elusivi del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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